Page 38 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
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dell’articolo
444
del
codice
di
procedura
penale,
per
i
reati
previsti
dagli
articoli
314,
317,
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater
e
322-‐bis
è
sempre
ordinato
il
pagamento
di
una
somma
pari
all’ammontare
di
quanto
indebitamente
ricevuto
dal
pubblico
ufficiale
o
dall’incaricato
di
un
pubblico
servizio
a
titolo
di
riparazione
pecuniaria
in
favore
dell’amministrazione
cui
il
pubblico
ufficiale
o
l’incaricato
di
un
pubblico
servizio
appartiene,
ovvero,
nel
caso
di
cui
all’articolo
319-‐ter,
in
favore
dell’amministrazione
della
giustizia,
restando
impregiudicato
il
diritto
al
risarcimento
del
danno.»;
h)
all’articolo
323,
primo
comma,
la
parola:
«quattro»
è
sostituita
dalla
seguente:
«cinque»;
i)
all’articolo
323-‐bis:
1)
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
«Per
i
delitti
previsti
dagli
articoli
318,
319,
319-‐ter,
319-‐quater,
320,
321,
322
e
322-‐bis,
per
chi
si
sia
efficacemente
adoperato
per
evitare
che
l’attività
delittuosa
fosse
portata
a
conseguenze
ulteriori,
per
assicurare
le
prove
dei
reati
e
per
l’individuazione
degli
altri
responsabili
ovvero
per
il
sequestro
delle
somme
o
altre
utilità
trasferite,
la
pena
è
diminuita
da
un
terzo
alla
metà.»;
2)
la
rubrica
è
sostituita
dalla
seguente:
«Circostanze
aggravanti»;
l)
all’articolo
346-‐bis,
primo
comma,
la
parola:
«tre»
è
sostituita
dalla
seguente:
«cinque».
Art.
2.
(Modifica
dell’articolo
2635
del
codice
civile,
in
materia
di
corruzione
tra
privati)
1.
All’articolo
2635
del
codice
civile
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
primo
comma
è
sostituito
dal
seguente:
«Salvo
che
il
fatto
costituisca
più
grave
reato,
gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori
nonché
coloro
che
sono
sottoposti
alla
direzione
o
vigilanza
di
uno
dei
predetti
soggetti,
che,
a
seguito
della
dazione
o
della
promessa
di
denaro
o
altra
utilità,
per
sé
o
per
altri,
compiono
od
omettono
atti,
in
violazione
dei
loro
doveri,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni.»;
b)
il
secondo
ed
il
quinto
comma
sono
abrogati.
Art.
3.
(Modifica
dell’articolo
416-‐ter
del
codice
penale,
in
materia
di
scambio
elettorale
politico-‐mafioso)
1.
L’articolo
416-‐ter
del
codice
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
416-‐ter.
-‐
(Scambio
elettorale
politico-‐ mafioso).
-‐-‐
La
pena
stabilita
dal
primo
comma
dell’articolo
416-‐bis
si
applica
anche
a
chi
ottiene,
o
si
adopera
per
far
ottenere
la
promessa
di
voti
prevista
dal
terzo
comma
del
medesimo
articolo
416-‐bis
in
cambio
della
promessa
o
dell’erogazione
di
denaro
o
di
qualunque
altra
utilità,
ovvero
in
cambio
della
disponibilità
a
soddisfare
gli
interessi
o
le
esigenze
dell’associazione
mafiosa
di
cui
all’articolo
416-‐bis
o
di
suoi
associati».
Capo
II
DISPOSIZIONI
PENALI
IN
MATERIA
DI
SOCIETÀ
E
CONSORZI
Art.
4.
(Modifiche
all’articolo
2621
del
codice
civile)
1.
All’articolo
2621
del
codice
civile
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
primo
comma
è
sostituito
dal
seguente:
«Fuori
dai
casi
previsti
dall’articolo
2622,
gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori,
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sé
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nei
bilanci,
nelle
relazioni
o
nelle
altre
comunicazioni
sociali,
dirette
ai
soci
o
al
pubblico,
espongono
informazioni
false
ovvero
omettono
informazioni
la
cui
comunicazione
è
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
essa
appartiene,
in
modo
concretamente
idoneo
a
indurre
in
inganno
i
destinatari
sulla
predetta
situazione,
sono
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