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puniti
con
la
reclusione
da
uno
a
cinque
anni»;
b)
i
commi
terzo,
quarto
e
quinto
sono
abrogati.
Art.
5.
(Modifiche
all’articolo
2622
del
codice
civile)
1.
All’articolo
2622
del
codice
civile
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
primo
comma
è
sostituito
dal
seguente:
«Gli
amministratori,
i
direttori
generali,
i
dirigenti
preposti
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari,
i
sindaci
e
i
liquidatori
di
società
con
azioni
quotate
in
mercati
regolamentati
o
che
emettono
o
garantiscono
strumenti
finanziari
negoziati
in
mercati
regolamentati
ovvero
diffusi
tra
il
pubblico
in
misura
rilevante,
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sé
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nei
bilanci,
nelle
relazioni
o
nelle
altre
comunicazioni
sociali
dirette
ai
soci
o
al
pubblico,
espongono
informazioni
false
ovvero
omettono
informazioni
la
cui
comunicazione
è
imposta
dalla
legge
sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società
o
del
gruppo
al
quale
essa
appartiene,
in
modo
concretamente
idoneo
ad
indurre
in
inganno
i
destinatari
sulla
predetta
situazione,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
due
a
sei
anni.»;
b)
al
sesto
comma,
le
parole:
«per
i
fatti
previsti
dal
primo
e
terzo
comma»
sono
soppresse;
c)
i
commi
secondo,
terzo,
quarto,
quinto,
settimo,
ottavo
e
nono
sono
abrogati;
d)
la
rubrica
è
sostituita
dalla
seguente:
«False
comunicazioni
nelle
società
quotate
e
nelle
società
che
emettono
o
garantiscono
strumenti
finanziari».
Art.
6.
(Introduzione
dell’articolo
2622-‐bis
del
codice
civile)
1.
Dopo
l’articolo
2622
del
codice
civile
è
inserito
il
seguente:
«Art.
2622-‐bis.
-‐
(Circostanza
aggravante).
-‐-‐
Se
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2621
e
2622
cagionano
un
grave
danno
ai
soci,
ai
creditori,
ai
risparmiatori
o
alla
società,
la
pena
è
aumentata
fino
alla
metà».
Art.
7.
(Modifiche
all’articolo
27
del
decreto
legislativo
27
gennaio
2010,
n.
39)
1.
All’articolo
27
del
decreto
legislativo
27
gennaio
2010,
n.
39,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
«1.
I
responsabili
della
revisione
legale
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sé
o
per
altri
un
ingiusto
profitto,
nelle
relazioni
o
in
altre
comunicazioni
consapevolmente
attestano
il
falso
od
occultano
informazioni
concernenti
la
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società,
ente
o
soggetto
sottoposto
a
revisione,
in
modo
idoneo
a
indurre
in
errore
rilevante
per
natura
o
per
entità
i
destinatari
delle
comunicazioni
sulla
predetta
situazione,
sono
puniti
con
la
reclusione
da
un
anno
a
cinque
anni.»;
b)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Se
la
condotta
di
cui
al
comma
1
ha
cagionato
un
grave
danno
alla
società,
all’ente
o
al
soggetto
sottoposto
a
revisione,
ai
soci
o
ai
creditori,
la
pena
è
aumentata».
Art.
8.
(Modificazioni
al
decreto
legislativo
8
giugno
2001,
n.
231,
in
tema
di
responsabilità
amministrativa
delle
persone
giuridiche,
delle
società
e
delle
associazioni
anche
prive
di
personalità
giuridica)
1.
All'articolo
25-‐ter
del
decreto
legislativo
8
giugno
2001,
n.
231,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
primo
comma,
la
lettera
a)
è
sostituita
dalla
seguente:
«a)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali,
previsto
dall'articolo
2621
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecentocinquanta
a
seicento
quote»;
b)
al
primo
comma,
la
lettera
b)
è
sostituita
dalla
seguente:
«b)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
nelle
società
quotate
e
nelle
società
che
emettono
o
garantiscono
strumenti
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