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finanziari,
previsto
dall'articolo
2622
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
ottocento
quote»;
c)
al
primo
comma,
le
lettere
c),
d),
e),
f)
e
g)
sono
abrogate;
d)
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
«3-‐bis.
Nei
casi
di
condanna
per
i
delitti
indicati
nel
comma
1,
lettere
a),
b)
e
s)
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9,
comma
2».
2.
Dopo
l'articolo
25-‐duodecies
del
decreto
legislativo
8
giugno
2001,
n.
231,
sono
inseriti
i
seguenti:
«Art.
25-‐terdecies.
-‐
(Falsità
nelle
relazioni
o
nelle
comunicazioni
dei
responsabili
della
revisione
legale).
-‐-‐
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
previsti
dal
decreto
legislativo
27
gennaio
2010,
n.
39,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a)
per
il
delitto
di
cui
all'articolo
27,
comma
1,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecentocinquanta
a
cinquecento
quote;
b)
per
i
delitti
di
cui
all'articolo
27,
commi
2
e
5,
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
seicento
quote.
Art.
25-‐quaterdecies.
-‐
(Reati
in
materia
di
imposte
sui
redditi
e
sul
valore
aggiunto).
-‐-‐
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
reati
previsti
dal
decreto
legislativo
10
marzo
2000,
n.
74,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a)
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
4,
5,
comma
1,
10-‐bis
e
10-‐ter,
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
trecento
quote;
b)
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
10
e
11,
comma
2,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
seicento
quote;
c)
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
2,
comma
1,
3,
8
e
11,
comma
1,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecentocinquanta
a
settecento
quote.
2.
Nei
casi
di
condanna
per
i
delitti
indicati
nel
comma
1,
lettere
b)
e
c),
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9,
comma
2,
per
una
durata
non
superiore
ad
un
anno».
Capo
III
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
DELITTI
CONTRO
L’ORDINE
ECONOMICO
E
FINANZIARIO
Art.
9.
(Introduzione
del
capo
III-‐
bis
nel
libro
secondo,
titolo
VIII,
del
codice
penale
in
materia
di
riciclaggio
e
impiego
dei
proventi
di
reato
da
parte
dei
concorrenti
nel
medesimo)
1.
Nel
libro
secondo,
titolo
VIII,
del
codice
penale,
dopo
il
capo
III
è
aggiunto
il
seguente:
«Capo
III-‐bis
DEI
DELITTI
CONTRO
L'ORDINE
ECONOMICO
E
FINANZIARIO
Art.
518-‐bis.
-‐
(Impiego
e
riciclaggio
di
denaro,
beni
ed
altre
utilità).
-‐-‐
È
punito
con
la
reclusione
da
due
a
dieci
anni
e
con
la
multa
da
2.500
a
25.000
euro:
1)
chiunque
impiega
in
attività
economiche
e
finanziarie
denaro,
beni
o
altre
utilità
provenienti
da
delitto
non
colposo;
2)
chiunque
sostituisce,
trasferisce,
attribuisce
fittiziamente
ad
altri
la
titolarità
o
la
disponibilità
di
denaro,
beni
o
altre
utilità
provenienti
da
delitto
non
colposo;
3)
chiunque
compie
altre
operazioni
in
modo
da
ostacolare
l'identificazione
della
provenienza
di
denaro,
beni
o
altre
utilità
provenienti
da
delitto
non
colposo.
Se
il
denaro,
i
beni
e
le
altre
utilità
provengono
da
delitto
per
il
quale
è
stabilita
la
pena
della
reclusione
inferiore
nel
massimo
a
cinque
anni
le
condotte
di
cui
al
comma
che
precede
sono
punite
con
la
pena
della
reclusione
da
uno
a
sei
anni
e
con
la
multa
da
1.000
a
10.000
euro.
La
pena
è
aumentata
da
un
terzo
alla
metà
quando
il
fatto
è
commesso
nell'esercizio
di
un'attività
professionale,
nell'esercizio
di
attività
bancaria,
di
cambiavalute
ovvero
di
altra
attività
soggetta
ad
autorizzazione,
licenza,
iscrizione
in
appositi
albi
o
registri
o
ad
altro
titolo
abilitante,
nell'esercizio
dell'ufficio
di
amministratore,
sindaco,
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