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finanziaria
le
sentenze
di
condanna
e
i
provvedimenti
di
applicazione
di
una
delle
misure
coercitive
di
cui
al
capo
II
del
titolo
I
del
libro
IV
del
codice
di
procedura
penale.
Quando
il
delitto
è
commesso
nell'esercizio
di
un'attività
professionale,
nell'esercizio
di
attività
bancaria,
di
cambiavalute
ovvero
di
altra
attività
soggetta
ad
autorizzazione,
licenza,
iscrizione
in
appositi
albi
o
registri
o
ad
altro
titolo
abilitante,
l'Unità
di
informazione
finanziaria
comunica
senza
ritardo
all'ordine
professionale
e
alle
competenti
autorità
di
vigilanza
di
settore
le
sentenze
di
condanna
e
i
provvedimenti
di
applicazione
di
una
delle
misure
coercitive
di
cui
al
capo
II
del
titolo
I
del
libro
IV
del
codice
di
procedura
penale.
Art.
518-‐septies.
-‐
(Casi
di
non
punibilità:
operazioni
sotto
copertura).
-‐-‐
1.
Al
reato
di
impiego
e
riciclaggio
di
denaro,
beni
ed
utilità
provenienti
da
delitto,
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
all'articolo
9
della
legge
16
marzo
2006,
n.
146».
2.
All'articolo
25-‐ter,
comma
1,
del
decreto-‐ legge
8
giugno
1992,
n.
306,
convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge
7
agosto
1992,
n.
356,
dopo
le
parole:
«o
del
questore»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
del
comandante
del
Nucleo
speciale
di
polizia
valutaria
della
Guardia
di
finanza»
e,
dopo
le
parole:
«in
ordine
ai
delitti
indicati
nell'articolo
51,
comma
3-‐bis,
del
codice
di
procedura
penale»
sono
aggiunte
le
seguenti:
«e
al
delitto
di
impiego
e
riciclaggio
di
cui
all'articolo
518-‐bis
del
codice
penale».
Relazione
al
disegno
di
legge
Onorevoli
Senatori.
-‐-‐
La
lotta
alla
corruzione
è
diventata
una
priorità
nelle
agende
politiche
internazionali,
anche
per
effetto
della
profonda
crisi
che
coinvolge
le
più
avanzate
economie
mondiali:
il
diffondersi
delle
prassi
corruttive,
minando
la
fiducia
dei
mercati
e
delle
imprese,
determina,
tra
i
suoi
molteplici
effetti,
una
perdita
di
competitività
per
i
Paesi.
Il
raffronto
tra
i
dati
giudiziari
(denunce
e
condanne)
e
quelli
relativi
alla
percezione
del
fenomeno
corruttivo
evidenzia
un
rapporto
inversamente
proporzionale
tra
corruzione
«praticata»
e
corruzione
«denunciata
e
sanzionata»:
mentre
la
seconda
si
è
in
modo
robusto
ridimensionata
negli
ultimi
venti
anni,
la
prima
è
ampiamente
lievitata,
come
dimostrano
i
dati
sul
Corruption
Perception
Index
di
Transparency
International,
le
cui
ultime
rilevazioni
-‐-‐
rese
note
lo
scorso
5
dicembre
-‐-‐
posizionano
l’Italia
al
72o
posto
(a
pari
merito
con
la
Bosnia)
su
178
Paesi
valutati,
con
un
peggioramento
rispetto
alla
precedente
rilevazione,
che
ci
vedeva
al
69o
posto
(a
pari
merito
con
il
Ghana
e
la
Macedonia),
con
ciò
riscontrandosi
un
progressivo
aggravamento
della
corruzione
percepita
negli
ultimi
anni.
Analoga
tendenza
registra
la
Banca
mondiale,
attraverso
le
ultime
rilevazioni
del
Rating
of
control
of
corruption
(RCC),
che
collocano
l’Italia
agli
ultimi
posti
in
Europa
e
con
un
trend
che
evidenzia
un
peggioramento
negli
ultimi
decenni.
I
costi,
anche
solo
percepiti,
del
fenomeno
corruttivo
sono
enormi:
-‐-‐
quelli
«economici»
sono
stati
stimati
dalla
Corte
dei
conti
(nella
relazione
del
procuratore
generale
aggiunto
per
l’inaugurazione
dell’anno
giudiziario
2012)
in
circa
60
miliardi
di
euro;
-‐-‐
particolarmente
pesante,
poi,
è
l’impatto
di
questi
costi
sulla
crescita
del
Paese,
perché
la
corruzione
diffusa
altera,
innanzi
tutto,
la
libera
concorrenza
e
favorisce
la
concentrazione
della
ricchezza
in
capo
a
42
costante