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Art.
12
Modifiche
alle
disposizioni
sulla
responsabilità
amministrativa
degli
enti
in
relazione
ai
reati
societari
1.
All'articolo
25-‐ter,
comma
1,
del
decreto
legislativo
8
giugno
2001,
n.
231,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
l'alinea
è
sostituito
dal
seguente:
«In
relazione
ai
reati
in
materia
societaria
previsti
dal
codice
civile,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:»;
b)
la
lettera
a)
è
sostituita
dalla
seguente:
«a)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2621
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
quattrocento
quote»;
c)
dopo
la
lettera
a)
è
inserita
la
seguente:
«a-‐bis)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2621-‐bis
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
cento
a
duecento
quote»;
d)
la
lettera
b)
è
sostituita
dalla
seguente:
«b)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2622
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
seicento
quote»;
e)
la
lettera
c)
è
abrogata.
La
presente
legge,
munita
del
sigillo
dello
Stato,
sarà
inserita
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana.
E'
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
Nota
breve
del
servizio
studi
del
Senato
L'articolo
11
modifica
l’articolo
25-‐ter
del
decreto
legislativo
n.
231
del
2001,
il
quale
reca
una
disciplina
dei
criteri
di
imputazione
della
responsabilità
degli
enti
valevole
per
i
reati
societari.
Più
nel
dettaglio
la
lettera
a)
del
comma
1
dell’articolo
modifica
l’alinea
del
comma
1
dell’articolo
25-‐ter
citato,
intervenendo
sui
criteri
soggettivi
di
imputazione
della
responsabilità.
La
norma,
nella
formulazione
vigente,
limita
per
i
reati
societari
la
cerchia
dei
possibili
autori
del
fatto
di
connessione
a
determinate
categorie
di
soggetti
che
ricoprono
taluni
ruoli
nella
compagine
organizzativa
dell’ente.
Tale
limitazione,
che
aveva
suscitato
a
livello
dottrinale
più
di
qualche
perplessità,
è
definitivamente
superata
dal
disegno
di
legge,
il
quale
prevede
che
in
relazione
ai
reati
in
materia
societaria
previsti
dal
codice
civile,
si
applicano
all'ente
sanzioni
pecuniarie.
Strettamente
collegate
alle
modifiche
apportate
dalla
disposizione
precedente
agli
articoli
2621,
2621-‐bis
e
2622
del
codice
civile
appaiono
poi
le
ulteriori
modifiche
previste
dalle
lettere
b),
c),
d)
ed
e)
del
comma
1
dell'articolo
11.
In
particolare
la
lettera
b)
del
comma
1
interviene
sulla
lettera
a)
del
comma
1
dell'articolo
25-‐ter
del
decreto
legislativo
n.
231
del
2001,
da
un
lato,
sostituendo
il
riferimento
al
reato
contravvenzionale
con
quello
al
"delitto
di
false
comunicazioni
sociali"
e,
dall'altro,
elevando
il
limite
massimo
edittale
della
sanzione
pecuniaria
da
"trecento
quote"
a
"quattrocento
quote".
La
lettera
c)
introduce
una
ulteriore
lettera,
la
a-‐bis),
al
comma
1
dell'articolo
25-‐ter
in
conseguenza
della
introduzione
del
nuovo
articolo
2621-‐bis
nel
codice
civile.
In
relazione
a
tale
fattispecie
la
norma
prevede
la
sanzione
pecuniaria
da
cento
a
duecento
quote.
Le
lettere
d)
ed
e)
del
comma
1
recano
modifiche
di
coordinamento
rispettivamente
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