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Art.
1.
(Disposizioni
per
la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
amministrazioni
ai
sensi
dei
commi
4
e
5
del
presente
articolo
e
sul
rispetto
delle
regole
sulla
trasparenza
dell'attività
amministrativa
previste
dai
commi
da
15
a
36
del
presente
articolo
e
dalle
altre
disposizioni
vigenti;
f-‐bis)
esercita
la
vigilanza
e
il
controllo
sui
contratti
di
cui
agli
articoli
17
e
seguenti
del
codice
dei
contratti
pubblici
relativi
a
lavori,
servizi
e
forniture,
di
cui
al
decreto
legislativo
12
aprile
2006,
n.
163;
g)
riferisce
al
Parlamento,
presentando
una
relazione
entro
il
31
dicembre
di
ciascun
anno,
sull'attività
di
contrasto
della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione
e
sull'efficacia
delle
disposizioni
vigenti
in
materia.
Commi
da
3
a
31.
(Omissis).
32.
Con
riferimento
ai
procedimenti
di
cui
al
comma
16,
lettera
b),
del
presente
articolo,
le
stazioni
appaltanti
sono
in
ogni
caso
tenute
a
pubblicare
nei
propri
siti
web
istituzionali:
la
struttura
proponente;
l'oggetto
del
bando;
l'elenco
degli
operatori
invitati
a
presentare
offerte;
l'aggiudicatario;
l'importo
di
aggiudicazione;
i
tempi
di
completamento
dell'opera,
servizio
o
fornitura;
l'importo
delle
somme
liquidate.
Le
stazioni
appaltanti
sono
tenute
altresì
a
trasmettere
le
predette
informazioni
ogni
semestre
alla
Commissione
di
cui
al
comma
2.
Entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno,
tali
informazioni,
relativamente
all'anno
precedente,
sono
pubblicate
in
tabelle
riassuntive
rese
liberamente
scaricabili
in
un
formato
digitale
standard
aperto
che
consenta
di
analizzare
e
rielaborare,
anche
a
fini
statistici,
i
dati
informatici.
Le
amministrazioni
trasmettono
in
formato
digitale
tali
informazioni
all'Autorità
per
la
vigilanza
sui
contratti
pubblici
di
lavori,
servizi
e
forniture,
che
le
pubblica
nel
proprio
sito
web
in
una
sezione
liberamente
consultabile
da
tutti
i
cittadini,
catalogate
in
base
alla
tipologia
di
stazione
appaltante
e
per
regione.
L'Autorità
individua
con
propria
deliberazione
le
informazioni
rilevanti
e
le
relative
modalità
di
nella
pubblica
dell'illegalità
amministrazione).
1.
(Omissis).
2.
La
Commissione
per
la
valutazione,
la
trasparenza
e
l'integrità
delle
amministrazioni
pubbliche,
di
cui
all'articolo
13
del
decreto
legislativo
27
ottobre
2009,
n.
150,
e
successive
modificazioni,
di
seguito
denominata
«Commissione»,
opera
quale
Autorità
nazionale
anticorruzione,
ai
sensi
del
comma
1
del
presente
articolo.
In
particolare,
la
Commissione:
a)
collabora
con
i
paritetici
organismi
stranieri,
con
le
organizzazioni
regionali
ed
internazionali
competenti;
b)
approva
il
Piano
nazionale
anticorruzione
predisposto
dal
Dipartimento
della
funzione
pubblica,
di
cui
al
comma
4,
lettera
c);
c)
analizza
le
cause
e
i
fattori
della
corruzione
e
individua
gli
interventi
che
ne
possono
favorire
la
prevenzione
e
il
contrasto;
d)
esprime
parere
obbligatorio
sugli
atti
di
direttiva
e
di
indirizzo,
nonche'
sulle
circolari
del
Ministro
per
la
pubblica
amministrazione
e
la
semplificazione
in
materia
di
conformità
di
atti
e
comportamenti
dei
funzionari
pubblici
alla
legge,
ai
codici
di
comportamento
e
ai
contratti,
collettivi
e
individuali,
regolanti
il
rapporto
di
lavoro
pubblico;
e)
esprime
pareri
facoltativi
in
materia
di
autorizzazioni,
di
cui
all'articolo
53
del
decreto
legislativo
30
marzo
2001,
n.
165,
e
successive
modificazioni,
allo
svolgimento
di
incarichi
esterni
da
parte
dei
dirigenti
amministrativi
dello
Stato
e
degli
enti
pubblici
nazionali,
con
particolare
riferimento
all'applicazione
del
comma
16-‐ ter,
introdotto
dal
comma
42,
lettera
l),
del
presente
articolo;
f)
esercita
la
vigilanza
e
il
controllo
sull'effettiva
applicazione
e
sull'efficacia
delle
misure
adottate
dalle
pubbliche
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