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Pertanto,
la
previsione
sanzionatoria
e
l'effetto
diretto
di
quell'articolo
2621-‐ter
-‐
del
quale
il
relatore
non
ha
ancora
detto,
ma
del
quale
parlerà
immediatamente
-‐
prevede,
in
una
maniera
che
potremmo
dire
"speciale"
(e
uso
quest'aggettivo
per
sottolineare
la
connessione
della
causa
di
non
punibilità
della
tenuità
del
fatto
con
la
specifica
materia
delle
false
comunicazioni
sociali),
tutte
le
volte
in
cui
questo
fatto
di
false
comunicazioni
sociali
sia
caratterizzato
dalle
componenti
storiche
della
tenuità
del
fatto,
una
valutazione
che
guardi
però
in
maniera
prevalente
al
danno
che
sia
stato
arrecato.
Abbiamo
quindi
una
disciplina
complessa:
l'articolo
2621,
nella
sua
dimensione
che
potremmo
dire
generalista;
la
circostanza
attenuante
della
lieve
entità,
per
com'è
prevista
nell'articolo
2621-‐bis;
la
previsione
ulteriore
che
sono
di
lieve
entità
tutti
quei
fatti
che
ricadano
nell'ambito
delle
società
di
cui
al
comma
2
dell'articolo
1
del
regio
decreto
n.
267
del
1942,
(la
cosiddetta
legge
fallimentare),
tutte
le
volte
in
cui
quindi
quelle
società
ricadano
entro
i
limiti
quantitativi
di
cui
alle
lettere
a),
b)
e
c)
del
comma
2
dell'articolo
1
del
regio
decreto
in
questione;
e
poi,
questa
speciale
ipotesi
di
tenuità
del
fatto,
tutte
le
volte
in
cui
per
l'appunto,
trattandosi
dell'articolo
2621
-‐
quindi
di
società
non
ammesse
ad
un
mercato
regolamentato:
questa
è
la
discriminazione
e
la
linea
di
separazione
tra
gli
articoli
2621
e
2622
-‐
questo
fatto
appaia
particolarmente
tenue,
con
quella
speciale
previsione
di
tenuità
che
impone
al
giudice
una
particolare
e
più
attenta
valutazione,
con
riferimento
alle
componenti
del
danno
che
già
caratterizzano
per
l'appunto
quella
speciale
tenuità
di
cui
all'articolo
131-‐bis
del
nostro
codice
penale.
Lo
ribadisco:
quest'ultima
è
una
norma
non
ancora
entrata
in
vigore,
ma
vigente
nel
nostro
ordinamento
giuridico,
perché
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
di
ieri.
Bene:
resta
poco
da
dire,
con
riferimento
all'articolo
2622,
perché,
allorquando
mi
sono
permesso
di
illustrare
la
struttura
del
fatto
di
reato
di
cui
all'articolo
2621,
ho
detto
che
essa
è
sostanzialmente
sovrapponibile
a
quella
di
cui
all'articolo
2622.
Pertanto,
se
illustrassi
questa
seconda
struttura
del
fatto,
altro
non
farei
che
ripetere
quanto
ho
già
avuto
modo
di
dire
con
riferimento
alla
figura
del
2621.
Ho
detto
però
che
l'elemento
differenziale
è
quello
storico:
insomma,
fintanto
che
si
tratta
di
società
non
quotate,
con
titoli
non
diffusi
e
non
ammesse
ad
un
mercato
regolamentato
italiano
o
dell'Unione
europea,
ovvero
alle
situazioni
ritenute
equivalenti
dal
secondo
comma
dell'articolo
2622,
si
tratta
di
fatti
che
possono
essere
sussunti
nello
schema
dell'articolo
2621.
Quando
invece
questi
fatti
riguardano
le
ben
più
gravi
vicende
che
si
connettono
alle
società
le
quali
operano
all'interno
di
mercati
regolamentati,
ovvero
che
si
trovano
in
quelle
quattro
situazioni
ritenute
equivalenti
da
quella
che
noi
riteniamo
sarà
la
futura
legge
penale,
quindi
dal
capoverso
dell'articolo
2622,
allora
non
v'è
dubbio
che
il
fatto
sia
di
maggiore
gravità.
Infatti,
non
soltanto
la
pena
come
indice
maggiore
del
disvalore
è
superiore,
perché
qui
arriviamo
ad
un
massimo
edittale
di
otto
anni,
ma
le
ipotesi
previste
dagli
articoli
2621-‐bis
e
2622-‐ ter
-‐
sulle
quali,
convinto
di
averne
lungamente
riferito,
non
intendo
attardarmi
ulteriormente
-‐
non
sono
nemmeno
applicabili
per
l'appunto
al
delitto
di
cui
all'articolo
2622.
Chiudo
con
un
argomento
molto
diffuso
sul
punto.
L'articolo
2621
si
caratterizza,
come
abbiamo
visto,
per
un'area
di
non
punibilità,
che
sta
nel
2621‐ter,
e
per
un'attenuante
che
rende
il
reato
di
molto
limitata
gravità
e
che
riguarda
i
fatti
di
lieve
entità,
come
ad
esempio
i
fatti
che
avvengano
nel
contesto
di
società
che
non
sono
sottoponibili
né
al
concordato
preventivo,
né
al
fallimento.
Insomma,
a
noi
è
sembrato
razionale
che,
se
queste
società
non
possono
essere
assoggettate
a
procedure
concorsuali,
ovviamente
meritassero
un
trattamento
di
favore
anche
sul
complementare
e
correlativo
versante
del
trattamento
53