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esattamente
alla
somma
indebitamente
ricevuta.
Gli
incrementi
sanzionatori
nell'ambito
del
disegno
di
legge,
per
effetto
di
emendamenti
da
attribuirsi
al
Governo,
non
riguardano
soltanto
il
versante
che
potremmo
definire
originario
del
disegno
di
legge
n.
19,
ossia
i
delitti
dei
pubblici
ufficiali
contro
la
pubblica
amministrazione,
ma
si
prevedono
anche
norme,
come
l'articolo
416-‐bis
(associazione
di
stampo
mafioso),
rispetto
alle
quali
si
è
inteso
intervenire
con
sanzioni
-‐
e
qui
l'avverbio
ha
un
significato
-‐
ulteriormente
aggravatrici
di
un
trattamento
sanzionatorio
già
cospicuo.
Qui,
tuttavia,
l'argomento
giustificativo,
nel
senso
ovviamente
di
spiegare
il
perché
di
questa
decisione
approvata
dalla
Commissione,
sta
nell'ulteriormente
crescente
gravità
del
fenomeno
associativo
per
come
per
l'appunto
controllato
da
recenti
e
-‐
potremmo
dire
-‐
incessanti
fatti
di
cronaca.
Vi
è
poi
il
versante
delle
false
comunicazioni
sociali.
Sul
punto
si
potrebbe
ovviamente
parlare
per
ore
e
non
è
certo
questo
il
compito
del
relatore,
e
nessuno
deve
preoccuparsi
al
riguardo.
Ma
c'è
una
chiara
connessione
tra
i
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione
e
i
delitti
di
false
comunicazioni
sociali,
soprattutto
allorquando
essi
si
connettono
alla
possibilità
di
creare
quel
nero
poi
funzionale
al
pagamento
delle
tangenti.
La
disciplina
si
rende
comunque
necessaria,
quanto
alla
sua
modificazione,
per
tutta
una
serie
di
obiezioni
che
sono
già
state
fatte
proprie
dalla
Corte
costituzionale
con
la
nota
sentenza
dell'anno
2004,
con
la
quale
è
vero
che
è
stata
salvata
la
costituzionalità
delle
ipotesi
di
cui
agli
articoli
2621
e
2622
per
come
riformulate
dalla
riforma
del
2002,
ma
è
anche
vero
che
con
quella
sentenza
furono
evidenziati
tutti
quegli
aspetti
che
hanno
fatto
di
queste
due
norme
penali
incriminatrici
delle
fattispecie
che
potremmo
definire
blindate.
E
il
participio
passato
sta
ad
evidenziare
la
rarefazione
quanto
al
campo
di
applicazione
di
norme
costruite
funzionalmente
ad
un'applicazione
rarissima,
tanto
ricche
erano
quelle
disposizioni
di
componenti
volte,
per
l'appunto,
a
renderle
scarsamente
applicative.
Insomma,
quali
sono
state
le
scelte
di
fondo
per
un
verso
del
disegno
di
legge
e
per
un
altro
della
Commissione
nella
fase
lunga
della
elaborazione
di
un
testo
evidentemente
complesso
e
difficile,
e
soprattutto
quali
sono
state
le
scelte
del
Governo?
C'è
da
dire
infatti
che
se
è
vera
l'accusa
di
blindatura
(potrei
ripetere
questo
termine)
rivolta
alle
due
disposizioni
nate
con
la
riforma
dell'anno
2002
è
anche
vero
d'altra
parte
che
sul
piano
degli
interessi
contrapposti,
soprattutto
in
un
momento
di
gravi
difficoltà
economiche
e
finanziarie
per
il
Paese,
si
poneva
la
necessità
di
una
tutela
delle
società
e
quindi
della
ripresa
economica,
volta,
per
l'appunto,
a
determinare
una
riduzione
del
rischio
di
interventi
penalistici
in
settori
che,
salvi
casi
comprovati
di
falsificazioni,
dovevano
ritenersi
protetti.
Si
trattava
quindi
di
un
gioco
delicato
di
equilibri
e
della
necessità
di
rispettarli.
Sul
punto
il
relatore,
che
è
anche
autore
di
un
testo
sul
delitto
di
cui
all'articolo
2621
e
su
quello
complementare
di
cui
all'articolo
2622,
ha
insistito
reiteratamente
nel
corso
dei
lavori
in
Commissione
sul
fatto
che
i
delitti
di
falso
hanno
una
struttura
unitaria
e
il
falso
in
bilancio
non
è
altro
che
una
ipotesi
particolare
di
manifestazione
dei
reati
di
falso.
Insomma,
noi
dovevamo
concepire,
pur
rispettosi
di
queste
esigenze,
la
ricostruzione
di
una
speciale,
particolare
ipotesi
di
falso
che
fosse
però,
ciò
nonostante,
concepita
in
un
contesto
unitario,
razionale
e
coordinato
rispetto
alla
sua
disciplina
generale.
La
Commissione
crede
di
poter
presentare
all'attenzione
e
all'autorità
dell'Assemblea
un
testo
che
si
fa
carico
di
questi
problemi
e
che
ovviamente
è
costruito
nelle
forme
dei
reati
cosiddetti
propri,
ossia
dei
reati
che
sono
previsti
nel
senso
di
ipotizzare
l'autorità
tipica
soggettiva
in
capo
a
determinati
soggetti
particolarmente
qualificati.
Questo
è
51