Page 49 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
P. 49
III.
Relazione
orale
all’aula
del
Senato
disponibilità
finanziarie
nell’ambito
di
organizzazioni
criminali
ove
i
ruoli
dei
soggetti
che
operano
in
quel
campo
appaiono
mutevoli
a
seconda
delle
contingenti
necessità.
Peraltro,
la
definizione
del
reato
di
riciclaggio
contenuta
nell’articolo
2
del
decreto
legislativo
n.
231
del
2007
non
contempla
alcuna
esclusione
per
ciò
che
concerne
l’autore
dell’attività
criminosa
da
cui
provengono
i
beni
che
sono
oggetto
delle
condotte
ivi
considerate.
Il
riciclaggio
è
considerato
tale
anche
se
le
attività
che
hanno
generato
i
beni
da
riciclare
si
sono
svolte
nel
territorio
di
un
altro
Stato
comunitario
o
di
un
Paese
terzo.
La
conoscenza,
l’intenzione
o
la
finalità,
che
debbono
costituire
un
elemento
degli
atti
di
cui
al
comma
1
del
suddetto
articolo
2,
possono
essere
dedotte
da
circostanze
di
fatto
obiettive.
Anche
sotto
tale
profilo,
dunque,
il
richiamo
al
predetto
testo
normativo
è
stato
utile
nella
costruzione
di
una
fattispecie
che
contempli
pure
l’ipotesi
dell’autoriciclaggio.
Sotto
il
profilo
premiale
si
prevede
una
norma
analoga
a
quelle
di
cui
all’articolo
73,
comma
7,
ed
all’articolo
74,
comma
7,
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
n.
309
del
1990,
in
tema
di
stupefacenti,
che
dispongono
sensibili
diminuzioni
di
pena
per
coloro
che
si
sono
efficacemente
adoperati
perché
l’attività
delittuosa
sia
portata
a
conseguenze
ulteriori,
anche
aiutando
concretamente
l’autorità
di
polizia
o
l’autorità
giudiziaria
nella
sottrazione
di
risorse
rilevanti
per
la
commissione
dei
delitti.
Muovendo
da
tali
premesse
è
possibile
delineare
una
nuova
formulazione
della
fattispecie
incriminatrice
unificata
di
riciclaggio,
sistematicamente
collocata
nel
codice
penale,
insieme
ad
un
corollario
di
norme,
di
cui
talune
innovative
in
tema
di
pene
accessorie,
di
responsabilità
degli
enti,
di
scambi
informativi,
di
intercettazioni
preventive
e
di
agenti
di
copertura
mentre
altre
già
esistenti
e
richiamate
per
motivi
di
collocazione
sistematica,
come
le
misure
di
aggressione
patrimoniale.
Seduta
n.
413
del
19/03/2015
PRESIDENTE.
L'ordine
del
giorno
reca
la
discussione
dei
disegni
di
legge
nn.
19,
657,
711,
810,
846,
847,
851
e
868,
nel
testo
unificato
proposto
dalla
Commissione.
Il
relatore,
senatore
D'Ascola,
ha
chiesto
l'autorizzazione
a
svolgere
la
relazione
orale.
Non
facendosi
osservazioni
la
richiesta
si
intende
accolta.
Pertanto,
ha
facoltà
di
parlare
il
relatore.
D'ASCOLA,
relatore.
Signor
Presidente,
l'attuale
disegno
di
legge
si
compone
sostanzialmente
di
due
parti.
La
prima
riguarda
i
reati
contro
la
pubblica
amministrazione
e
tutta
una
serie
di
disposizioni
connesse
al
trattamento
punitivo
in
materia
di
delitti
dei
pubblici
ufficiali
contro
la
pubblica
amministrazione.
La
seconda
parte
è
incentrata
invece
sui
delitti
di
false
comunicazioni
sociali.
Per
quanto
riguarda
la
prima
categoria
di
delitti,
si
prevede
un
inasprimento
sanzionatorio
generalizzato,
che
riguarda
cioè
non
soltanto
le
pene
principali,
ma
anche
quelle
accessorie.
In
particolare
si
interviene
sul
delitto
di
corruzione
per
l'esercizio
delle
funzioni
di
corruzione
per
atto
contrario
ai
doveri
dell'ufficio,
di
corruzione
in
atti
giudiziari,
di
indebita
induzione
e
di
peculato.
Da
questo
punto
di
vista
si
è
allargato
l'inasprimento
del
trattamento
sanzionatorio
in
virtù
della
necessità
di
armonizzare
e
riequilibrare
detto
trattamento
all'interno
delle
figure
che
compongono
i
delitti
dei
pubblici
ufficiali
contro
la
pubblica
amministrazione
in
quanto
l'inasprimento
sanzionatorio,
prevalentemente
incentrato
sull'articolo
319
del
codice
penale
(corruzione
per
un
atto
contrario
ai
doveri
d'ufficio)
ha
determinato
la
necessità
di
un
49