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più
generale
coordinamento
sanzionatorio
volto,
per
l'appunto,
ad
armonizzare
l'inasprimento
sanzionatorio
tra
le
figure
che
compongono
l'intera
categoria.
Tanto
per
dare
facile
esemplificazione
al
problema,
una
volta
inasprito
il
trattamento
sanzionatorio
sul
versante
dell'articolo
319,
è
sembrato
necessario
prevedere
una
pena
ancora
più
aspra
per
il
più
grave
-‐
per
me
lo
meno
per
come
ritenuto
dalla
Commissione
-‐
delitto
di
corruzione
in
atti
giudiziari.
Come
relatore
mi
permetto
di
rispondere
ad
alcune
questioni
poste
prevalentemente
nel
corso
dei
lavori
svoltisi
dinanzi
alla
Commissione
giustizia,
finalizzati
a
rispondere
ad
un'obiezione
principale
sollevata
dalle
opposizioni.
Si
è
detto
che
l'inasprimento
sanzionatorio
non
si
giustifica
in
relazione
all'obiettivo
di
una
prevenzione
generale
ossia
all'obiettivo
che
si
individua
nel
presunto
decremento
di
fatti
concernenti
i
delitti
dei
pubblici
ufficiali
contro
la
pubblica
amministrazione
in
corrispondenza
dell'incremento
sanzionatorio.
Sul
punto
deve
essere
chiaro
che
se
pure
non
si
trova
una
regola
scientifica
volta
ad
individuare
una
chiara
relazione
tra
l'incremento
sanzionatorio
e
la
dissuasione
nel
commettere
delitti
di
questo
genere,
è
però
indubbiamente
vero
che
la
giustificazione
di
questo
trattamento
sanzionatorio
più
aspro
si
individua
sul
versante,
potremmo
dire
classico,
della
retribuzione.
Infatti,
più
cresce
nella
società
la
disapprovazione
per
tali
delitti,
più
si
registra
la
natura
plurioffensiva
di
tali
fatti
di
reato.
È
notorio
come
i
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione
abbiano
degli
effetti
lesivi
nei
confronti,
per
esempio,
dell'economia
nazionale,
dell'immagine
internazionale
dell'Italia,
dalla
quale
ovviamente
discendono
anche
conseguenze
in
campo
economico.
Come
dicevo,
più
si
registra
tale
natura
offensiva,
più
si
giustifica
un
incremento
sanzionatorio
con
riferimento
agli
aspetti
classici
di
un
sistema
penale
che
si
regge
sul
principio
retributivo,
ossia
al
crescere
del
danno
si
giustifica
un
accrescimento
dell'intervento
sanzionatorio.
Devo
poi
dire
che
non
ci
sono
soltanto
misure
di
natura
repressiva,
ma
anche
volte
a
incentivare
il
versante
preventivo.
Si
inseriscono
in
questo
filone
legislativo
gli
obblighi
di
informazione
funzionali
a
determinare
un
coordinamento
tra
l'Autorità
nazionale
anticorruzione,
la
procura
della
Repubblica
e
i
tribunali
amministrativi
regionali,
i
quali
ovviamente
hanno
il
polso
di
situazioni
disfunzionali
che
possono
e
debbono,
per
la
convinzione
della
Commissione,
essere
riferite
a
quell'Autorità,
che
poi
ha
il
compito
di
coordinare
l'intervento
preventivo
in
materia
di
anticorruzione.
Con
la
giustificata
finalità
di
conoscere
una
maggior
quota
di
fatti
concernenti
i
reati
contro
la
pubblica
amministrazione,
si
prevede
l'attenuante
della
collaborazione
nel
contesto
di
una
disposizione
che
utilmente
grava
l'accento
sull'avverbio
"efficacemente",
volto
a
sottolineare
che
l'attenuante
è
riconosciuta
soltanto
a
soggetti
che
abbiano
reso
una
collaborazione
che
abbia
dato
un
risultato
utile
per
le
indagini.
Sul
piano
patrimoniale,
l'articolo
322-‐ter
prevede
la
sanzione
patrimoniale
con
una
pluralità
di
funzioni,
delle
quali
in
maniera
più
dettagliata
si
potrà
riferire
in
occasione
delle
fasi
del
dibattito
e
della
votazione
in
Aula.
Si
prevede,
ad
esempio,
la
riparazione
del
danno
che
corrisponde
a
una
entità
pari
a
quanto
indebitamente
ricevuto,
ma
da
pagarsi
a
vantaggio
dell'amministrazione
di
appartenenza;
in
tale
disposizione
si
intravede
non
soltanto
una
sanzione
per
la
infedeltà
del
pubblico
ufficiale
e
per
il
danno
cagionato
all'amministrazione
di
appartenenza,
ma
soprattutto
una
sorta
di
funzione
ulteriormente
dissuasiva.
Si
sottolinea
cioè
il
fatto
che,
qualsivoglia
possa
essere
l'abilità
adoperata
nell'occultare
il
provento
e
il
profitto
di
tali
reati,
comunque
quel
vantaggio
ingiusto
sarà
sanzionato
da
un
obbligo
di
riparazione
che
corrisponde
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