Page 47 - Microsoft Word - AntiCorruzione.doc
P. 47
«fraudolenza»
o
dell’«occultamento
o
della
distruzione»:
dunque,
gli
illeciti
di
cui
agli
articoli
2,
3,
8,
10
e
11
del
decreto
legislativo
n.
74
del
2000;
9)
introduzione
nel
nostro
ordinamento
di
una
fattispecie
unificata
di
riciclaggio
e
autoriciclaggio,
dotando,
finalmente,
magistratura
e
Forze
di
polizia
di
uno
strumento
necessario
ed
efficace
per
il
contrasto
al
crimine
organizzato,
secondo
le
indicazioni
contenute
nelle
direttive
comunitarie
in
materia
(in
particolare
la
direttiva
2005/60/CE
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio,
del
26
ottobre
2005,
e
la
direttiva
2006/70/CE
della
Commissione,
del
4
agosto
2006),
nonché
nella
Convenzione
delle
Nazioni
Unite
contro
il
crimine
organizzato
transnazionale,
adottata
dall’Assemblea
generale
il
15
novembre
2000
e
ratificata
ai
sensi
della
legge
16
marzo
2006,
n.
146.
Attualmente
il
codice
penale
(articolo
648-‐bis)
punisce
il
reato
di
riciclaggio
individuandolo
come
l’attività
posta
in
essere
da
chi,
fuori
dei
casi
di
concorso
nel
reato,
sostituisce
o
trasferisce
denaro,
beni
o
altre
utilità
provenienti
da
delitto
non
colposo
ovvero
compie
in
relazione
ad
essi
altre
operazioni,
in
modo
da
ostacolare
l’identificazione
della
loro
provenienza
delittuosa.
Il
riciclaggio
è
quindi
escluso
(cosiddetto
clausola
di
riserva)
nel
caso
in
cui
il
suo
autore
abbia
concorso
nel
reato
da
cui
il
denaro,
i
beni
e
le
utilità
derivano.
Non
ci
deve
essere
quindi
coincidenza
tra
l’autore
del
delitto
di
cui
all’articolo
648-‐bis
e
l’autore
del
reato
presupposto
dove,
per
reato
presupposto,
si
intende
il
delitto
non
colposo
da
cui
provengono
il
denaro,
i
beni
e
le
altre
utilità
o
gli
altri
vantaggi
economici.
Oggi
l’autoriciclaggio
non
costituisce
dunque
un’autonoma
fattispecie
penale
sulla
base
dell’assunto
di
teoria
generale
secondo
cui
l’utilizzazione
dei
beni
di
provenienza
illecita
da
parte
degli
stessi
che
hanno
partecipato
alla
realizzazione
del
reato
presupposto
costituisce
un
postfactum
non
punibile.
In
sostanza
l’offensività
della
condotta
di
autoriciclaggio
sarebbe
di
per
sé
già
punita
nel
momento
in
cui
viene
punita
la
condotta
dalla
quale
è
scaturito
l’arricchimento.
Non
si
può,
però,
non
tenere
conto
della
sanzionabilità
dal
punto
di
vista
penale
dell’autoriciclaggio
in
altri
ordinamenti,
fra
i
quali
quello
spagnolo
e
francese,
oltre
che
negli
Stati
Uniti
e
in
Svizzera.
Sotto
il
profilo
internazionale
vi
è
infatti
un’ampia
convergenza
sia
livello
europeo
che
globale
a
favore
dell’introduzione
del
reato
di
autoriciclaggio.
Sul
punto
è
intervenuto
anche
il
Consiglio
superiore
della
magistratura,
in
occasione
del
recentissimo
parere
del
24
ottobre
ultimo
scorso
sul
disegno
di
legge
anticorruzione
affermando
che
«...deve
essere
segnalata
l’opportunità
di
una
norma
che
punisca
il
cosiddetto
"auto
riciclaggio",
e
cioè
il
reimpiego
e
la
reimmissione
sul
mercato
di
risorse
provenienti
da
reato
da
parte
di
chi
lo
abbia
commesso.
Tale
condotta
costituisce
infatti
uno
dei
principali
canali
di
occultamento
dei
proventi
delittuosi,
in
particolare
del
crimine
organizzato,
dei
reati
economici
e
di
corruzione.
In
assenza
di
sanzione
autonoma
di
essa,
si
priva
l’ordinamento
di
uno
strumento
utile
ad
impedire
-‐-‐
a
valle
della
corruzione
-‐-‐
la
concretizzazione
ultima
del
vantaggio
patrimoniale
conseguito
con
l’attività
illecita».
Con
il
presente
disegno
di
legge
si
intende
dunque
colmare
una
rilevante
lacuna
del
nostro
sistema
penale,
in
materia
di
delitti
contro
il
patrimonio,
(più
correttamente
inquadrabili
da
un
punto
di
vista
sistematico
tra
le
violazioni
contro
l’ordine
economico),
al
fine
di
potenziare
e
di
rendere
maggiormente
efficace
il
contrasto
al
crimine
organizzato,
ma
anche
ai
connessi
reati
di
corruzione
ed
evasione
fiscale.
Oggi
l’operare
perché
sia
cancellata
la
provenienza
illecita
di
utilità
economiche
da
impiegare
in
lecite
transazioni
di
mercato
caratterizza
difatti
principalmente
l’agire
delle
organizzazioni
criminali,
in
particolare
di
quelle
mafiose
o
di
stampo
mafioso,
rendendole
molto
vicine
all’impresa,
sia
nella
struttura
delle
proprie
articolazioni
che
nelle
47