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funzionario
pubblico
o
un
politico,
con
il
quale
ha
un
rapporto
sostanziale
di
collegamento,
è
pericoloso
almeno
quanto
chi
vanta
un
rapporto
preferenziale
che
non
ha;
5)
riscrittura
della
corruzione
tra
privati
come
reato
di
pericolo
e
non
di
danno,
con
la
conseguente
eliminazione
della
punibilità
a
querela
(articolo
2635
del
codice
civile).
Infatti
l’attuale
previsione
determina
un’eccessiva
limitazione
della
punibilità
di
condotte
pur
idonee
a
generare
gravi
alterazioni
del
mercato
e
della
libera
concorrenza.
Inoltre,
col
presente
provvedimento,
si
propone
di
punire
con
la
medesima
sanzione
prevista
per
i
dirigenti
il
fatto
corruttivo
commesso
dai
dipendenti;
6)
l’articolo
416-‐ter
del
codice
penale
persegue
lo
scambio
elettorale
politico-‐ mafioso
e
recita:
«La
pena
stabilita
dal
primo
comma
dell’articolo
416-‐bis
si
applica
anche
a
chi
ottiene
la
promessa
di
voti
prevista
dal
terzo
comma
del
medesimo
articolo
416-‐bis
in
cambio
della
erogazione
di
denaro».
La
norma
viene
riformulata
con
l’aggiunta
della
voce
«altra
utilità»
tra
le
ragioni
dello
scambio,
con
l’effetto
di
allargare
l’applicazione
della
legge
stessa.
La
dazione
di
denaro
infatti
non
è
l’unica
controprestazione
che
il
politico
mette
in
campo
nello
scambio
corruttivo.
Può
infatti
utilizzare
promesse
di
informazioni
su
appalti
permettendo
l’infiltrazione
criminale
nell’economia,
posti
di
lavoro
da
garantire
ai
clan
presenti
sul
territorio,
salvaguardia
dall’azione
repressiva
ostacolando
in
diversi
modi
il
lavoro
delle
forze
di
polizia.
Tutto
ciò
al
fine
di
contribuire
a
rompere
il
legame
che
unisce
il
mondo
della
politica
a
quello
della
criminalità
organizzata;
7)
il
ripristino
della
punibilità
del
falso
in
bilancio
è
un
atto
necessario
che
mira
a
garantire
il
rispetto
delle
regole
di
trasparenza
e
a
favorire
la
libera
concorrenza.
Anche
alla
luce
della
crisi
dei
mercati
internazionali
la
normativa
penale
in
materia
societaria
va
rivista:
la
correttezza
di
tale
normativa
rappresenta
un
presupposto
indefettibile
per
garantire
la
trasparenza
delle
vicende
societarie
e,
quindi,
l’affidamento
dei
terzi
relativamente
all’andamento
delle
società.
Le
modifiche
al
diritto
penale
commerciale
del
2002
hanno
pregiudicato
in
maniera
gravissima
l’affidamento
dei
terzi
facendo
venir
meno
la
trasparenza
dei
bilanci
delle
società.
Anche
quello
che
sta
accadendo
negli
Stati
Uniti
in
relazione
alla
revisione
della
normativa
sul
falso
in
bilancio
in
un’ottica
più
rigorosa
dovrebbe
essere
un
monito
per
il
legislatore
italiano
riguardo
all’opportunità
di
modificare
una
normativa
che,
come
ha
dimostrato
l’applicazione
concreta,
è
sicuramente
troppo
blanda
e
crea
sacche
di
impunità
che
non
fanno
altro
che
alimentare
il
malaffare.
Con
la
nostra
proposta
viene
riformulata
integralmente
la
disciplina
del
falso
in
bilancio,
attraverso
la
sostituzione
degli
articoli
2621
(False
comunicazioni
sociali)
e
2622
(False
comunicazioni
sociali
in
danno
della
società,
dei
soci
o
dei
creditori)
del
codice
civile.
Le
disposizioni
vigenti
prevedono,
a
seconda
che
sussista
o
meno
un
danno
patrimoniale
ai
soci,
ai
creditori
o
alla
società,
un
delitto
(punito,
nella
fattispecie
semplice,
con
la
reclusione
da
sei
mesi
a
tre
anni)
o
una
contravvenzione
(punita
con
l’arresto
fino
ad
un
anno).
I
principali
elementi
di
novità
dell’articolo
2621
del
codice
civile
sono
i
seguenti:
le
false
comunicazioni
sociali,
attualmente
sanzionate
come
contravvenzione,
tornano
ad
essere
un
delitto,
punibile
con
la
pena
della
reclusione
(da
uno
a
cinque
anni),
la
fattispecie
viene
configurata
come
reato
di
pericolo,
perseguibile
di
ufficio;
l’esistenza
di
un
danno
patrimoniale
alla
società,
ai
soci
o
ai
creditori
sociali
costituisce
circostanza
aggravante,
da
cui
deriva
l’aumento
di
pena
qualificato;
viene
punita
l’esposizione
fraudolenta
oltre
che
dei
fatti,
anche
di
informazioni
mendaci
sulla
situazione
economico-‐patrimoniale
della
società
o
del
gruppo
(attualmente
è
punita
solo
l’esposizione
di
fatti
materiali
e
l’omissione
delle
informazioni).
L’intervento
riformatore
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