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La natura afflittiva della sanzione disciplinare induce alla applicazione del principio generale del favor rei, in considerazione della riflessione che la retroattività della legge abrogatrice troverebbe giustificazione in una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, pur nella consapevolezza dei costanti arresti giurisprudenziali, che più volte hanno affermato che nel procedimento disciplinare, riguardando materia di infrazioni non penali, il principio di legalità non si applica alle sanzioni disciplinari (C.N.F. 18/7/2013, n. 113).
➤ QUESTIONI INTERTEMPORALI PRECEDENTI: RILEVANZA DELL'ABOLITIO CRIMINIS. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte nel testo del codice deontologico approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006, è venuto meno l'obbligo, previsto dall'art. 22, di dare preventiva informativa al Consiglio dell'Ordine dell'azione giudiziaria che si intende promuovere nei confronti di un collega. Pertanto, per effetto dello ius superveniens deve affermarsi che il comportamento dell'incolpato, alla luce della nuova disciplina, non costituisca illecito disciplinare (C.N.F. 28/12/2006, n. 202). Il principio riconosciuto dall'art. 25 Cost. per le sanzioni penali non trova applicazione alle sanzioni disciplinari per la diversa natura amministrativa, e non penale, delle stesse. Mancando	la	possibilità	di	applicare analogicamente i principi penalistici per difetto dell'elemento dell'eadem ratio, in campo deontologico vige invece il principio del tempus regit actum, sicché la stipulazione di un patto di quota lite prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani (d.l. 223/06, art. 2 comma 2-bis) rimane invalida ed inefficace fino all'entrata in vigore del decreto stesso (C.N.F. 16/3/2011, n. 31).
In applicazione del principio secondo cui interventi normativi successivi ai fatti oggetto di
incolpazione non fanno venir meno gli illeciti disciplinari già compiuti, l'accordo tra professionista e clienti volto a determinare il compenso spettante all'avvocato in misura direttamente parametrata al risultato, costituisce un patto di quota lite sanzionato dall'art. 45 c.d. ove stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2 bis, L. 248/2006 (C.N.F. 27/12/2012, n. 196).
	
  
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