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TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Relazione introduttiva
Il titolo VII contiene la disposizione finale mutuata dalla legge ma che può costituire anche appropriata ed essenziale norma di chiusura del codice. l’art.73 (“entrata in vigore”) costituisce mera applicazione e riproduzione della previsione di cui al comma 4 dell’art.3 della legge n. 247/2012 che si coniuga, quanto al regime transitorio, con quella di cui al comma 5 dell’art.65 della stessa legge ed in base alla quale “l’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate”; innovando poi rispetto alla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ispirata all’osservanza del principio per cui tempus regit actum, la norma da ultimo richiamata prevede espressamente che “le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.
Art. 73. Entrata in vigore
Giurisprudenza disciplinare
➤ QUESTIONI INTERTEMPORALI PRECEDENTI. Il codice deontologico forense non ha carattere "creativo" bensì "ricognitivo" delle situazioni in precedenza	ritenute	costituenti	illecito disciplinare; pertanto, non rileva, ai fini della validità della decisione disciplinare, il richiamo a norme del codice deontologico forense approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati (C.N.F. 28/11/2003, n. 372).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Per effetto della sua pubblicazione nella G.U. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014 il codice deontologico entra in vigore in data 16 dicembre 2014.	
  
	
  
I canoni del codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi a esaurire la tipologia delle condotte punibili (C.N.F. 28/4/2004, n. 121; C.N.F. 10/11/2005, n. 132).
Le previsioni del codice deontologico forense hanno valore esemplificativo dei comportamenti più ricorrenti, rappresentano determinazioni e specificazioni dello ius vivens, e riempiono le previsioni generiche della legge professionale la cui violazione, da sola, è sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare e le conseguenti sanzioni. Pertanto non costituisce motivo di nullità della decisione l'eventuale riferimento a norme generiche e principi generali o a norme del codice deontologico non ancora in vigore al momento della commissione del fatto (C.N.F. 16/03/2004, n. 41).
➤ QUESTIONI INTERTEMPORALI PRECEDENTI: PRINCIPIO DEL FAVOR REI.
Il presente codice deontologico entra in
vigore decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.2
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