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recependo, come già appena sopra anticipato, le conclusioni cui è pervenuta, in senso correttivo rispetto al passato, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Giurisprudenza disciplinare
➤ COLLABORAZIONE COL CONSIGLIO DELL'ORDINE. Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di informare il cliente sull'esito negativo di una causa, non fornisca allo stesso informazioni sullo stato delle altre pratiche a lui affidate, e non dia chiarimenti al consiglio dell'ordine sul suo comportamento (C.N.F. 13/12/2000, n. 251).
Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nella fase prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare, non dia chiarimenti al consiglio dell'ordine sul suo comportamento, posto che la facoltà di non fornire chiarimenti sussiste soltanto nella fase del procedimento disciplinare vero e proprio (C.N.F. 12/5/2010, n. 35)1. *****
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
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  Con la sentenza 28/2/2011 n. 4773 la Corte di cassazione a sezioni unite ha annullato in parte qua la citata decisione del C.N.F. ritenendo che la regola "nemo tenetur contra se edere" valga anche nella fase preliminare, ritenuta interna al procedimento disciplinare.	
  
	
  
Art. 72. Esame di abilitazione
Relazione introduttiva
L’art.72 (“esame di abilitazione”) recepisce, per le ricadute in ambito disciplinare, le previsioni dei commi 8,9 e 10 della legge n. 247/2012. Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI TRA COMMISSARIO DI ESAME E CANDIDATO AVVOCATO. Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di probità e decoro l'avvocato componente della commissione d'esame di un pubblico concorso che accetti di interloquire, in qualsiasi modo, con uno dei candidati sulle materie del medesimo concorso (C.N.F. 28/12/2005, n. 210).
1. L'avvocato che faccia pervenire, in
qualsiasi modo, ad uno o più candidati,
prima o durante la prova d'esame, testi
relativi al tema proposto è punito con la
sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da
due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la
sanzione non può essere inferiore alla
sospensione	dall'esercizio	dell'attività
professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge
l'esame di abilitazione, riceva scritti o
appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, e non ne faccia immediata denuncia
alla Commissione, è punito con la sanzione
disciplinare della censura.
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