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Nelle operazioni di voto per il rinnovo del C.d.o. è illegittimo l'uso contemporaneo di quattro modelli di schede diverse che attraverso la strumentazione delle forme incidano sulla libertà, sulla segretezza del voto e sulla "par condicio" degli eleggibili. Nella specie erano stati consegnati quattro tipi di schede, una con prestampata la lista dei consiglieri uscenti, e le altre ciascuna con il nome di uno dei candidati contrapposti, e quindi il voto dell'elettore, che poteva utilizzare l'una o l'altra scheda, risultava non più segreto e certamente influenzato o influenzabile anche dalla rappresentazione grafica	del	tutto	disomogenea	(C.N.F. 28/12/2001, n. 307).
L'avviso di convocazione dell'assemblea per le elezioni forensi deve essere affisso, così come prescrive la legge, nelle sale d'udienza del tribunale, e tale locuzione deve intendersi in senso lato e cioè con riferimento a tutti i luoghi frequentati dagli iscritti nell'esercizio della professione. È valida, quindi, l'affissione effettuata all'ingresso del Palazzo di giustizia, negli androni e nei corridoi di ogni piano visibili a tutti gli avvocati (C.N.F. 28/12/2001, n. 307).
In assenza di una normativa specifica e non essendo rilevante alcuna formalità, deve ritenersi non necessaria la prova dell'avvenuta ricezione degli avvisi di convocazione dell'assemblea elettorale inviati agli iscritti (C.N.F. 28/12/2001, n. 307).
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Art. 70. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo,	ha	l'obbligo	di	dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con	magistrati,	per	i	fini	voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati. 4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
	
  
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