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responsabile solo della colposa dimenticanza del precedente rapporto professionale, a causa della quale abbia promosso una causa contro costui (C.N.F. 21/11/2006, n. 119).
➤ CAUSE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONTRO EX CLIENTE. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, in una causa di divorzio, assuma la difesa di un coniuge nei confronti dell'altro che era stato pure suo cliente nella causa di separazione (C.N.F. 27/06/2003, n. 185).
Il comportamento dell'avvocato che presenta, a nome di entrambi i coniugi, ricorso per la separazione consensuale e che assume, successivamente, nella causa di divorzio la difesa di uno dei coniugi contro l'altro, non sempre costituisce illecito deontologico. Occorre infatti considerare, in concreto, ai fini della responsabilità dell'incolpato l'attività posta in essere, in quanto solo un comportamento particolarmente incisivo può ritenersi deontologicamente colpevole, dovendosi in caso diverso escludere la responsabilità. Pertanto l'avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una procedura di separazione, assuma la difesa di un coniuge contro l'altro nella fase del divorzio, non pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto se l'attività precedente sia stata di mera assistenza ed egli non abbia in concreto utilizzato circostanze conosciute nella fase precedente (C.N.F. 04/07/2002, n. 92).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l'avvocato che nel caso di mancato pagamento aggredisca, percuota e minacci di azioni sproporzionate il cliente (C.N.F. 11/09/2001, n. 169).
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