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Relazione introduttiva
L’art.68 (“assunzione di incarichi contro una parte già assistita”) sostituisce l’art.51 dell’ancora vigente codice deontologico, variandone la rubrica (da “ex clienti” a “parte già assistita”) e scandendo, con maggiore precisione ed efficacia, nella successione dei primi 4 commi, i divieti che limitano la possibilità per l’avvocato di assumere un incarico nei confronti di una parte già assistita; nel comma 4 è stata inserita ed aggiunta la parola “conviventi” dopo “coniugi” mentre previsione del tutto nuova è quella del comma 5 che rafforza quella rete di protezione, anche in campo deontologico, della persona minore di età, volendo sottolineare la particolare responsabilità dell’avvocato in questo delicato ambito dell’agire professionale. Giurisprudenza disciplinare
➤ AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO EX CLIENTE. L'art. 51 c.d., oltre al caso di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, deve essere applicato in ogni altro caso di violazione del principio deontologico in esame, compresa l'ipotesi (anch'essa prevista dall'art. 51) di non estraneità dell'oggetto del nuovo incarico rispetto a quello espletato in precedenza, valutando caso per caso la sussistenza dell'illecito e quindi tenendo conto del decorso del tempo, della natura della prestazioni professionali rese e soprattutto dell'elemento psicologico (C.N.F. 2/3/2012, n. 37).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l'avvocato che assuma incarichi defensionali contro un ex cliente, nella sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 51 del codice deontologico forense, che deve essere accertata caso per caso rilevando solo l'assoluta posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell' ex cliente ed essendo invece irrilevante l'assenza di conflitto d'interessi nei confronti del precedente cliente (C.N.F. 25/09/2003, n. 148).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli art. 37 e 51 del codice deontologico l'avvocato che, assumendo un incarico difensivo contro un precedente cliente, proponga avverso quest'ultimo un'azione giudiziale, ancorché abbia in precedenza redatto, per conto dell'ex cliente e in ordine alla medesima vicenda, un parere sfavorevole alle pretese della parte successivamente assistita (C.N.F. 13/09/2006, n. 51).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l'avvocato che agisca contro un suo ex cliente a pochi mesi dallo svolgimento del precedente mandato (C.N.F. 28/12/2000, n. 300).
Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che, appena dismesso il mandato, si accanisca nei confronti dell'ex cliente con denunzie-querele e con richieste di misure cautelari in sede penale e in sede civile, utilizzando elementi a lui noti in virtù del precedente mandato e senza il benché minimo riguardo anche sul piano dei normali rapporti umani, con l'aggravante, inoltre, dell'assenza di qualsiasi, sia pur debole, indizio circa il periculum in mora (C.N.F. 05/12/2006, n. 134). Il professionista che assuma un incarico contro un ex cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 13/07/2001, n. 158).
➤ USO DI NOTIZIE RISERVATE CONTRO EX CLIENTE. La responsabilità disciplinare non può essere fondata sul sospetto bensì sulla prova della verità del fatto addebitato, talchè la scelta della sanzione deve essere stabilita non già in base al sospetto dell'utilizzo da parte del professionista di notizie riservate ai danni dell'originario cliente nel caso in cui l'incolpato sia provatamente
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