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Art. 66. Pluralità di azioni nei confronti della controparte
Relazione introduttiva
L’art.66 (“pluralità di azioni nei confronti della
controparte, nonostante la presenza di una garanzia ipotecaria e dell'offerta di saldo (C.N.F. 18/12/2006, n. 178). Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di comunicare al debitore l'esatto ammontare del debito vantato dal creditore suo assistito, e proceda invece alla notifica di un atto di precetto per ottenerne il pagamento (C.N.F. 13/07/2001, n. 159).
Non aggrava la posizione del debitore l'avvocato difensore del creditore che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l'ormai prossimo	sopravvenire	del	formale provvedimento d'estinzione di una prima procedura esecutiva e in considerazione del pregresso contegno del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo e quindi formalmente ancora sottoposte al vincolo del primo (C.N.F. 15/12/2011, n. 207).
➤ AZIONI PLURIME. Viola i doveri di dignità, decoro e correttezza, nonché il precetto di cui all'art. 49 del codice deontologico, il comportamento dell'avvocato che, ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, abbia promossa un'ulteriore azione esecutiva per somme non dovute e per spese compensate dal giudice dell'esecuzione (C.N.F. 14/10/2008, n. 113). Viola elementari regole di solidarietà sociale ed è contraria ai canoni di probità e correttezza, cui l'esercizio della professione forense deve ispirarsi, la condotta del professionista che, pur potendo azionare il credito portato dai titoli con un unico atto di precetto, evitando così di aggravare inutilmente di spese il debitore, intimi nell'arco di pochissimi giorni, in forza di singole cambiali già tutte scadute prima della notifica del primo atto, singoli atti di precetto con il relativo carico di spese (C.N.F. 15/12/2006, n. 165).
1. L'avvocato non deve aggravare con
onerose o plurime iniziative giudiziali la
situazione debitoria della controparte,
quando ciò non corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al
precedente comma comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
controparte”)	è	identico, formulazione, all’attuale art.49. Giurisprudenza disciplinare ➤ AZIONI ONEROSE.
anche
nella
Pone	in	essere	un disciplinarmente rilevante il professionista che intraprenda	un'iniziativa	giudiziaria sproporzionata rispetto alle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa per la parte debitrice e quindi, in definitiva, giustificata unicamente da una finalità emulativa, ed altresì idonea ad ingenerare discredito del debitore dando luogo a dubbi sulla solvibilità dello stesso, dal momento che in tal modo vengono lesi i principi di lealtà e correttezza cui è tenuto il professionista nei confronti non dei soli colleghi avversari ma anche delle controparti (C.N.F. 21/11/2006, n. 112). Il rifiuto del pagamento parziale, benché costituisca un diritto del creditore a norma dell'art. 1181 c.c., si appalesa inutilmente vessatorio laddove in concreto non risponda a effettive ragioni di tutela della parte creditrice, come quando il difensore di quest'ultima ponga in essere una serie di comportamenti vessatori consistiti in una serie di iniziative aventi strettissima cadenza temporale e tali da
comportamento
aggravare	la	situazione	debitoria
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della
	
  
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