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Art. 65. Minaccia di azioni alla controparte
Relazione introduttiva
L’art.65 (“minaccia di azioni alla controparte”) riproduce, anche se con un diverso assetto di
formulazione, la previsione dell’ancora vigente codice. Giurisprudenza disciplinare ➤ INTIMAZIONI E DIFFIDE. Sussiste la responsabilità dell'avvocato che in una diffida inviata alla controparte si riservi, in modo sproporzionato e vessatorio, di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti privi di rilevanza penale (C.N.F. 27/10/2008, n. 139).
Pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, accortosi di azioni volte a sottrarre beni alla garanzia del creditore suo cliente, abbia minacciato la controparte, in caso di inadempimento, di sporgere querela per il reato di truffa, insolvenza e bancarotta fraudolenta (C.N.F. 08/11/2001, n. 233; v. anche C.N.F. 17/9/2012, n. 116).
➤ MINACCE DI AZIONI DI TERZI. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che minacci di far entrare nella controversia insorta tra parti diverse un terzo estraneo (un magistrato) al fine di esercitare una ingiusta pressione sulla controparte (nella specie si trattava di una controversia insorta tra appaltatore e subappaltatore in cui il terzo era il committente principale, magistrato in carica) (C.N.F. 29/04/2003, n. 70). L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo: " bravo, bravo..., si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice... modificherò in suo danno la lettera...") (C.N.F. 10/12/2002, n. 194). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno ai doveri di correttezza e lealtà l'avvocato che notifichi un ricorso per sequestro inaudita altera parte, a terzi debitori, ingenerando in questi la convinzione dell'esistenza di un sequestro in effetti non concesso (C.N.F. 03/10/2001, n. 187). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che minacci la controparte di divulgare documenti a essa pregiudizievoli qualora non accetti la proposta transattiva dallo stesso formulata (C.N.F. 15/12/2000, n. 273).
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1. L'avvocato può intimare alla controparte
particolari adempimenti sotto comminatoria
di azioni, istanze fallimentari, denunce,
querele o altre iniziative, informandola delle
relative conseguenze, ma non deve
minacciare azioni o iniziative sproporzionate
o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere
iniziative, ritenga di invitare la controparte
ad un colloquio nel proprio studio, deve
precisarle che può essere accompagnata da
un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla
controparte competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale,
purché la richiesta di pagamento sia fatta a
favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai
precedenti commi comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
dell’art.48
disciplinare
È consentito al difensore di rivolgere alla controparte l'intimazione a tenere particolari comportamenti (adempimenti) sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purché non sproporzionate o vessatorie.
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