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TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
Relazione introduttiva
Il titolo V, depurato rispetto all’attuale titolo IV delle previsioni rifluite nell’ambito dei doveri deontologici nel processo, si concentra sui “rapporti con i terzi e controparti”, valorizzando deontologicamente, in coerenza con quanto previsto dai principi generali, il comportamento anche extra professionale dell’avvocato (artt. 63 e 64); nella formulazione dell’art. 68 (art. 51 dell’attuale codice) è stata inserita una espressa previsione concernente l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari.
Art. 63. Rapporti con i terzi
Relazione introduttiva
L’art. 63 (“rapporti con i terzi”) si connota, rispetto alla struttura dell’art.56 del codice ancora vigente, per una diversa struttura che privilegia, al comma 1, un generale dovere di correttezza dell’avvocato nei rapporti interpersonali, anche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale in senso stretto e, al comma 2, un altrettanto pregnante regola comportamentale nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le
persone con le quali l’avvocato venga in contatto nell’esercizio della professione. Nella giurisprudenza disciplinare ➤ RAPPORTI INTERPERSONALI.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non provveda all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi incorrendo peraltro nel protesto di cambiali (C.N.F. 13/07/2001, n. 155).
Costituisce comportamento deontologicamente rilevante, in quanto in contrasto con i doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che in una vertenza di licenziamento invia a mezzo fax una comunicazione nella quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell'onore dei primi, così da permettere a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione (C.N.F . 29/12/2008, n. 220).
➤ RAPPORTI COI DIPENDENTI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e ometta altresì di provvedere all'adempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti (C.N.F. 25/03/2002 n. 33; 08/06/2001, n. 112).
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1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio
del suo ministero, deve comportarsi, nei
rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la dignità della professione
e l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un
comportamento corretto e rispettoso nei
confronti dei propri dipendenti, del
personale giudiziario e di tutte le persone
con le quali venga in contatto nell'esercizio
della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai
precedenti commi comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare
dell'avvertimento.
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