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Non può essere consentito all'avvocato, che abbia già in precedenza conosciuto del processo in qualità di arbitro nominato dalla parte, assumerne la difesa, se non in violazione dei principi	di	trasparenza,	imparzialità, indipendenza e terzietà. Nella specie, l'incolpato aveva ammesso di avere accettato la nomina di arbitro per tutelare le ragioni di credito del proprio cliente - quindi in palese contraddizione con le funzioni di arbitro - e inoltre di avere successivamente impugnato il lodo per riparare alle ingiustizie ed alle nullità della decisioni - e quindi in altrettanto palese contraddizione dei suddetti principi di trasparenza, imparzialità, e indipendenza e terzietà, oltre che del dovere di riservatezza, nonché utilizzando la conoscenza dei fatti processuali acquisiti precedentemente in qualità di arbitro (C.N.F. 7/5/2013, n. 73).
c) non deve rendere nota la decisione prima
che questa sia formalmente comunicata a
tutte le parti.
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di
arbitro non deve intrattenere rapporti
professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni
dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso
da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci,
associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai
commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da due a sei mesi. La
violazione del divieto di cui al comma 2
comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale da sei mesi a un anno.
Giurisprudenza disciplinare
➤ ARBITRATO E FIDUCIA DELLE PARTI. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante ai sensi degli art. 35, commi 1 e 2 e 6 del codice deontologico, l'avvocato che, nominato in sede contrattuale arbitro unico, pur formalmente sfiduciato da una delle parti, non rinunci all'incarico ricevuto e, anzi, dia corso al procedimento arbitrale emettendo il relativo lodo (C.N.F. 06/12/2006, n. 138). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e autonomia propri della classe forense l'avvocato che, nominato arbitro unico, non comunichi di aver assunto in precedenza un incarico professionale da una delle due parti in causa, ma anzi, successivamente alla nomina, assuma altro incarico professionale dalla medesima parte (C.N.F. 08/11/2001, n. 229).
	
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