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Art. 59. Calendario del processo
Relazione introduttiva
L’art. 59 (“calendario del processo”) ha dovuto necessariamente tener conto di questa ipotesi disciplinare discendente da una previsione legislativa, invero stravagante, limitando e circoscrivendo l’illecito al comportamento dilatorio dell’avvocato che, in violazione dei generali doveri di correttezza e lealtà processuale, sia causa esclusiva del mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile.
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Art. 60. Astensione dalle udienze
1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione introduttiva
L’art.60 (“astensione dalle udienze”) ha mantenuto ferma la previsione del comma 2 - pur nella mutata impostazione del codice di autoregolamentazione che impone l’obbligo della comunicazione a carico di colui che si astiene ma dirigendosi detta comunicazione soprattutto al giudice - volendo con ciò non discostarsi dall’id quod plerumque accidit ma soprattutto volendo privilegiare il rapporto di colleganza ed il dovere di informazione tra colleghi.
1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel
calendario del processo civile, ove
determinato esclusivamente dal
comportamento dilatorio dell'avvocato,
costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente
comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.
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