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Non comporta alcuna violazione deontologica l'intervista apparsa su un quotidiano quando si escluda "l'intenzionalità" dell'incolpato di farsi pubblicità in violazione delle norme deontologiche (C.N.F. 13/12/2000, n. 248).
➤ RAPPORTI CON LA STAMPA E OBBLIGHI DI CONVIVENZA CIVILE. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l'avvocato che aggredisca e percuota un giornalista (C.N.F. 13/12/2000, n. 249).
➤ ATTIVITÀ CONGRESSUALE E DOVERE DI RISERVATEZZA. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e lesivo del divieto di pubblicità il professionista che in congressi internazionali, ad uno dei quali peraltro partecipava come rappresentante di un ordine italiano, distribuisca "brochures" magnificanti l'attività svolta dal proprio studio. Il codice deontologico forense, infatti, consente la possibilità di una corretta informazione, come prevista nei canoni 3 e 4 art. 17, ma nel rispetto dei doveri di verità, dignità e decoro propri della classe forense (C.N.F. 05/03/2001, n. 32).
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Art. 58. Notifica in proprio
Relazione introduttiva
L’art. 58 (“notifica in proprio”) circoscrive e delimita l’illecito disciplinare al solo caso dell’abuso, restandone escluso il mero errore, nell’esercizio della facoltà di notifica in proprio prevista dalla legge.
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1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle
facoltà previste dalla legge in materia di
notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma
precedente comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da
due a sei mesi.
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