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il tutore se questi ultimi manchino o siano decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale), vero è che essa tende a marcare e segnare comunque un confine ed un’area di rispetto quando l’avvocato è chiamato ad occuparsi di questioni che coinvolgono la persona del minore; è evidentemente, ed a contrario, fatta salva però l’ipotesi in cui sussista conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra gli esercenti la responsabilità genitoriale ed il minore stesso: in tale ipotesi l’avvocato, che sia nominato curatore speciale del minore (ex art.78 c.p.c.), che lo difenda nell’eventuale sede contenziosa (art.86 c.p.c.), che lo assista in sede negoziale e contrattuale (art.320 c.c. u.c.) – le funzioni di rappresentanza e di difesa, ancorchè cumulabili nella stessa persona, sono diverse e restano sempre scindibili anche se le prassi applicative sono nel senso di nominare un avvocato che poi, di solito, si costituisce nel procedimento - potrà (rectius: dovrà) procedere all’ascolto del minore, se non contrario all’interesse di quest’ultimo, non necessitando ovviamente il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale che versi in conflitto di interessi (situazione la cui presenza dà luogo e giustifica il ricorso a quelle figure “esterne”)e lo stesso è a dirsi, o meglio a ripetersi, per il legale che sia nominato avvocato del minore; quanto alle modalità di ascolto del minore, soprattutto con riferimento alla eventuale presenza di un esperto, soccorrerà la responsabilità decisionale dell’avvocato, investito di quel munus e ciò in dipendenza della stessa età del minore, della sua capacità di discernimento, delle circostanze tutte del caso concreto. Con il comma 2 sono regolamentate le ipotesi relative alle controversie in materia familiare o minorile, con la previsione dell’assoluto divieto per l’avvocato del genitore di avere contatti e colloqui con i figli minori sulle circostanze oggetto delle controversie stesse ( le patologie delle quali si è fino ad oggi occupata la
giurisprudenza disciplinare attengono prevalentemente a questa fattispecie). Infine il 3 comma disciplina le ipotesi in cui, nell’ambito di un procedimento penale, il soggetto minore, imputato, parte offesa o testimone, debba essere ascoltato o assunto come informatore, anche mediante il rilascio di dichiarazioni scritte, dall’avvocato: quest’ultimo,in tali casi, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto e fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge ed in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI CON I MINORI: INVITO IN STUDIO DEI MINORI DURANTE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI GENITORI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che convochi ed interroghi presso il proprio studio dei minori in relazione alla delicata causa di separazione dei loro genitori (C.N.F. 28/12/2005, n. 246).
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