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➤ RAPPORTI CON I TESTIMONI: INVITO IN STUDIO DEI TESTIMONI DI CONTROPARTE. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza, l'avvocato che inviti presso il proprio studio i testimoni di parte avversa al fine di informarli di una denuncia già presentata contro di loro per falsa testimonianza così ponendo in essere una ingiusta pressione (C.N.F. 29/04/2003, n. 76).
➤ RAPPORTI CON I TESTIMONI: VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE. Viola i doveri di lealtà e correttezza, di diligenza, nonché l'art. 52 c.d. l'avvocato che, in vista di un giudizio abbreviato da condizionare all'acquisizione del documento probatorio, raccolga presso lo studio una dichiarazione da persona informata nell'ambito di indagini difensive soggette alla disciplina di cui all'art. 391 bis c.p.p., senza provvedere agli avvertimenti e senza osservare le modalità
Art. 56. Ascolto del minore
1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.
Relazione illustrativa
L’art.56 (“ascolto del minore”) rappresenta, come già evidenziato, una delle novità più significative del nuovo codice; il 1 comma si incarica di dettare, come principio generale, il divieto per l’avvocato di procedere all’ascolto del minore senza il previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e, anche se la previsione può apparire pleonastica perché, se non vi è conflitto di interessi, il figlio minorenne non ha rappresentanza e difesa autonoma nel e fuori dal processo (lo rappresentano i genitori o
prescritte dalla stessa 15/12/2011, n. 211).
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