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Art. 55. Rapporti con i testimoni e persone informate
devono essere documentati per iscritto. 7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono
1. L'avvocato non deve intrattenersi con corrispondere alle persone, interpellate ai testimoni o persone informate sui fatti fini delle investigazioni, compensi o oggetto della causa o del procedimento con indennità sotto qualsiasi forma, salva la forzature o suggestioni dirette a conseguire facoltà di provvedere al rimborso delle sole deposizioni compiacenti. spese documentate.
2. Il difensore, nell'ambito del 8. Per conferire con la persona offesa dal procedimento penale, ha facoltà di reato, assumere informazioni dalla stessa o procedere ad investigazioni difensive nei richiedere dichiarazioni scritte, il difensore modi e termini previsti dalla legge e nel deve procedere con invito scritto, previo rispetto delle disposizioni che seguono e di avviso all'eventuale difensore della stessa quelle emanate dall'Autorità Garante per la persona offesa, se conosciuto; in ogni caso protezione dei dati personali. nell'invito è indicata l'opportunità che la 3. Il difensore deve mantenere il segreto persona provveda a consultare un difensore sugli atti delle investigazioni difensive e sul perché intervenga all'atto.
loro contenuto, finché non ne faccia uso nel 9. Il difensore deve informare i prossimi procedimento, salva la rivelazione per congiunti della persona imputata o giusta causa nell'interesse della parte sottoposta ad indagini della facoltà di assistita. astenersi dal rispondere, specificando che, 4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di qualora non intendano avvalersene, sono sostituti, collaboratori, investigatori privati obbligati a riferire la verità.
autorizzati e consulenti tecnici, può fornire 10. Il difensore deve documentare in forma agli stessi tutte le informazioni e i integrale le informazioni assunte; quando è documenti necessari per l'espletamento disposta la riproduzione, anche fonografica, dell'incarico, anche nella ipotesi di le informazioni possono essere segretazione degli atti, imponendo il vincolo documentate in forma riassuntiva.
del segreto e l'obbligo di comunicare 11. Il difensore non deve consegnare copia esclusivamente a lui i risultati dell'attività. o estratto del verbale alla persona che ha 5. Il difensore deve conservare reso informazioni, né al suo difensore. scrupolosamente e riservatamente la 12. La violazione del divieto di cui al documentazione delle investigazioni comma 1 comporta l'applicazione della difensive per tutto il tempo necessario o sanzione disciplinare della sospensione utile all'esercizio della difesa. dall'esercizio dell'attività professionale da 6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei soggetti eventualmente da lui delegati sono divieti, degli obblighi di legge e delle tenuti a dare per legge alle persone prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 interpellate ai fini delle investigazioni, comporta l'applicazione della sanzione
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