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Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che usi, in scritti difensivi, espressioni offensive e sprezzanti nei confronti della magistrato e della sua attività dal momento che il diritto di critica e difesa deve essere esercitato nel rispetto dell'altrui sensibilità, della dignità e del decoro a cui il professionista è tenuto (C.N.F. 28/12/2005, n. 201).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi nei confronti di un magistrato espressioni offensive e denigratorie. Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento nei confronti dell'avvocato che aveva accusato il giudice di: "faziosa preferenza", "tracotanza", "insolenza", "complessiva e molteplice incuria" (C.N.F. 13/05/2002, n. 46).
Pone in essere un comportamento non rilevante deontologicamente, anche se inopportuno, il professionista che in corso di udienza, essendo intervenuta una discussione in ordine al pagamento delle spese di rimessione della querela, si rivolga al p.m. intervenuto nella discussione, chiedendogli "chi fosse" e "cosa volesse" (C.N.F. 11/04/2001, n. 56).
Non è disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che, nella sua qualità di sindaco di un comune, in una intervista pronunci apprezzamenti critici nei confronti dell'operato di un magistrato, quando tali dichiarazioni abbiano contenuti strettamente politici e conseguenti alle illegittime iniziative assunte nei suoi confronti (emissione di un decreto penale e diffusione dello stesso con molta pubblicità, relativo ad un reato abrogato da tempo) (C.N.F. 21/11/2000, n. 173).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, e contrario agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense, l'avvocato che registri un colloquio con un magistrato all'insaputa di quest'ultimo e che successivamente si adoperi per la diffusione di tale registrazione (C.N.F. 04/11/2000, n. 139).
Art. 54. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici
Relazione illustrativa
L’art.54 (“rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici”) riprende la formulazione già esistente aggiungendo i “periti” ed estendendo la previsione per i consulenti tecnici, oltreché a quelli d’ufficio, anche a quelli della controparte.
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1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi
1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti
dell'avvocato con arbitri, conciliatori,
mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio
e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al
presente articolo comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
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