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Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli art. 5 comma 1 e 20 del codice deontologico forense, l'avvocato che, durante l'udienza, privi la collega del titolo di avvocato, qualificandola "signora", e le rivolga espressioni offensive e sconvenienti, idonee a ledere la dignità e il prestigio dell'avvocato stesso e della classe forense (C.N.F. 28/12/2006, n. 195).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che violi il dovere di correttezza e riservatezza usando espressioni volgari e offensive in una missiva in cui informava del tradimento di un coniuge nei confronti dell'altro (C.N.F. 21/11/2003, n. 353). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi usi espressioni offensive verso il collega di controparte. Nella specie è stata confermata la sanzione della censura all'avvocato che in una lettera aveva dichiarato, riferendosi al collega avversario, "Ella temerariamente e scorrettamente ha fatto presentare al suo assistito un esposto al consiglio dell'ordine degli avvocati" (C.N.F. 23/05/2002, n. 67).
➤ ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI NEI CONFRONTI DI CONTROPARTE E TERZI. L'avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi (C.N.F. 30/9/2013, n. 163).
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Art. 53. Rapporti con i magistrati
Relazione illustrativa
L’art.53 (“rapporti con i magistrati”), oltre ad una diversa ma, si è ritenuto, più efficace e stringente formulazione rispetto a quella del codice attualmente in vigore, contiene, al comma 5, una nuova previsione, mutuata dall’art.28 comma 10 della legge n.247/2012 e volta a tutelare l’assoluta trasparenza ed indipendenza dei componenti del Consiglio dell’Ordine, prevedendo che i consiglieri non debbano accettare incarichi giudiziari dai magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio, così da fugare qualsiasi dubbio o sospetto su eventuali interessi
1. I rapporti con i magistrati devono essere
improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non
deve interloquire con il giudice in merito al
procedimento in corso senza la presenza
del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni
di magistrato onorario deve rispettare tutti
gli obblighi inerenti a tali funzioni e le
norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di
rapporti di amicizia, familiarità o confidenza
con i magistrati per ottenere o richiedere
favori e preferenze, né ostentare l'esistenza
di tali rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio
dell'Ordine non deve accettare incarichi
giudiziari da parte dei magistrati del
circondario, fatta eccezione per le nomine a
difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai
precedenti commi comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
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