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collegati alla funzione ed all’incarico. Quella della legge, ora recepita anche nell’ambito del codice deontologico, è una previsione che trova oggi la sua ratio anche nel compito e nel potere che viene assegnato al Consiglio dell’Ordine (art.29 comma 1 lettera t legge n.247/2012) di vigilare sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti; trattasi naturalmente, anche per la previsione deontologica, di uno ius superveniens che troverà applicazione a partire dalla elezione dei nuovi Consigli dell’Ordine, una volta esaurito il periodo transitorio e di proroga degli attuali Consigli previsto sempre dalla legge di riforma dell’ordinamento professionale.
Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI CON I MAGISTRATI E DIRITTO DI DIFESA. L'avvocato che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del giudice e del collega di controparte pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante (C.N.F. 19/10/2007, n. 148).
Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giurisdizionale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose, cosicché non commette illecito disciplinare l'avvocato che in una richiesta al giudice richiami la normativa sulla responsabilità dei magistrati al fine di una migliore difesa del cliente e per la realizzazione del risultato perseguito con l'azione giudiziale (C.N.F. 27/06/2003, n. 195).
Tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l'esistenza di un esposto presentato nei confronti dell'organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere
fondatamente che l'iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività (C.N.F. 30/08/2002, n. 116). Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che con toni misurati ponga critiche al magistrato e lo inviti a leggere i documenti depositati (C.N.F. 20/09/2000 n. 92). Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite del rispetto della dignità dell'interlocutore, talchè integra l'illecito ex art. 20 del codice deontologico l'affermazione del professionista che imputi al giudice di aver assunto una decisione senza valutare gli argomenti riportati dagli scritti difensivi, danneggiando una parte (C.N.F. 05/10/2006, n. 88).
➤ RAPPORTI CON I MAGISTRATI E USO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE O SCONVENIENTI. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in relazione degli art. 5comma1,6comma1,20comma1,29e53 comma 1 del codice deontologico, l'avvocato che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente a insinuare, a carico dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, a carico del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 152).
Le espressioni usate dal professionista nei confronti del magistrato non integrano l'illecito ex art. 20 del codice deontologico qualora, lette nel contesto generale di un atto di impugnazione, non siano esorbitanti dalle esigenze di difesa dell'appellante perchè, pur costituendo critica severa al provvedimento del magistrato e una vivace sollecitazione a una più penetrante attenzione dei giudici di appello, rispondano al bisogno di rappresentare, con la maggiore efficacia possibile, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato (C.N.F. 28/12/2006, n. 194).
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