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Art. 64. Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
Relazione introduttiva
L’art. 64 (“obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) riproduce sostanzialmente la previsione dell’art.59 del codice ancora vigente, optando però per una formulazione più stringente e recuperando il criterio della compromissione della dignità della professione e dell’affidamento dei terzi come parametro alla stregua del quale valutare la ricorrenza dell’illecito deontologico.
Giurisprudenza disciplinare
➤ INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI. Il fatto che un avvocato si sia reso inadempiente per anni a un'obbligazione, sia stato destinatario di un precetto e di un tentativo di pignoramento, e non abbia adempiuto a promesse di pagamento, costituiscono fatti idonei a ledere i beni protetti dalla norma deontologica dell'art. 5, a prescindere dalla notorietà o meno dei fatti e comunque dalla loro diffusione (C.N.F. 15/12/2006, n. 164).
L'art. 59 del codice deontologico ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l'obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che dev'essere tanto più sentito quanto più percepito nell'ambito esterno, come nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in relazione alle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, che assume un significato particolarmente negativo a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura "privata" o "professionale" del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo (C.N.F. 21/11/2006, n. 109).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ripetutamente non adempia alle proprie obbligazioni, rilasci assegni privi di copertura, si faccia più volte protestare (C.N.F. 11/09/2001, n. 178; C.N.F. 12/12/2013 n. 208).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e ometta altresì di provvedere all'adempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti (C.N.F. 25/03/2002, n. 33).
Pone in essere un comportamento in contrasto con i principi di decoro e dignità professionale l'avvocato che, condannato al pagamento di una somma di denaro in favore di un suo cliente, non paghi, e si renda impossidente per sottrarsi alle azioni di recupero nei suoi confronti (C.N.F. 15/12/2000, n. 286).
1. L'avvocato deve adempiere alle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni
estranee all'esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare
quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la dignità della professione
e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai
precedenti commi comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da due a sei mesi.
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