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Art. 67. Richiesta di compenso professionale alla controparte
Art. 68. Assunzione di incarichi contro una parte già assistita
1. L'avvocato non deve richiedere alla 1. L'avvocato può assumere un incarico controparte il pagamento del proprio professionale contro una parte già assistita compenso professionale, salvo che ciò sia solo quando sia trascorso almeno un oggetto di specifica pattuizione e vi sia biennio dalla cessazione del rapporto l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni professionale.
altro caso previsto dalla legge. 2. L'avvocato non deve assumere un 2. L'avvocato, nel caso di inadempimento incarico professionale contro una parte già del cliente, può chiedere alla controparte il assistita quando l'oggetto del nuovo pagamento del proprio compenso incarico non sia estraneo a quello espletato professionale a seguito di accordi, presi in in precedenza.
qualsiasi forma, con i quali viene definito un 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato procedimento giudiziale o arbitrale. di utilizzare notizie acquisite in ragione del 3. La violazione del divieto di cui al comma rapporto già esaurito. 1 comporta l'applicazione della sanzione 4. L'avvocato che abbia assistito disciplinare dell'avvertimento. congiuntamente coniugi o conviventi in
Relazione introduttiva
L’art.67 (“richiesta di compenso professionale alla controparte”), sostanzialmente immutato nella previsione di cui al comma 1, richiama, nel comma 2, quanto oggi disposto dall’art.13 comma 8 della legge n.247/2012. Giurisprudenza disciplinare
➤ RICHIESTA DI COMPENSO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PARTE ALLA CONTROPARTE. Deve ritenersi esente da responsabilità disciplinare il comportamento dell'avvocato che, quale parte nel giudizio all'esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al collega difensore della stessa, trattandosi di richiesta rivolta da una parte a un'altra; invero, altra cosa è l'attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte (C.N.F. 29/05/2006, n. 30).
controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
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