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TITOLO VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
Relazione introduttiva
Il titolo VI, anch’esso nuovo, ricomprende organicamente e valorizza il profilo dei rapporti dell’avvocato con le Istituzioni forensi e ciò quando è chiamato, come componente delle stesse, a svolgere un servizio a favore della collettività e della categoria (artt. 69 e 72), quando è tenuto a determinati comportamenti strettamente inerenti alla sua posizione professionale (art. 70), quando infine è chiamato, uti singulus, a collaborare con l'Istituzione (art.71 che riproduce l'art. 24 dell'attuale codice, tenendo conto dell'ultima giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Art. 69. Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
Relazione introduttiva
L’art. 69 (“elezioni e rapporti con le istituzioni forensi”), rispetto alla previsione dell’ancora vigente codice (art.57), presenta la novità del comma 1 che richiama i doveri fondamentali di diligenza, indipendenza ed imparzialità per gli avvocati chiamati a ricoprire una carica all’interno delle Istituzioni forensi, dal Consiglio dell’Ordine ai Consigli Distrettuali di disciplina, dal Consiglio Nazionale Forense alla Cassa di Previdenza ed Assistenza così come ad altre articolazioni e proiezioni delle stesse entità istituzionali.
Giurisprudenza disciplinare
➤ OPERAZIONI ELETTORALI. È irrilevante ai fini della validità delle operazioni elettorali l'asporto delle schede in luogo diverso dal seggio elettorale quando risulti che le stesse erano state già tutte scrutinate, erano stati proclamati gli eletti e l'asporto in altro luogo si era reso necessario a causa dei tafferugli verificatisi nel seggio elettorale. Non rileva ai fini della validità delle operazioni elettorali la mancanza della sigla degli scrutatori sulle schede elettorali consegnate, la mancata vidimazione, prima delle operazioni di voto, di un numero di schede pari al numero degli aventi diritto, la negata nomina del rappresentante di lista, l'omesso riscontro delle schede non votate (C.N.F. 28/12/2001, n. 312).
1. L'avvocato, chiamato a far parte delle
Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico
con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato
o quale sostenitore di candidati, ad elezioni
ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando
forme di propaganda ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o
propaganda elettorale nella sede di
svolgimento delle elezioni e durante le
operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni
di voto è consentita la sola affissione delle
liste elettorali e di manifesti contenenti le
regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma
1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura. La violazione dei
doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4
comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.
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