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Relazione introduttiva
L’art.70 (“rapporti con il Consiglio dell’Ordine”) costituisce, con il successivo art.71, l’architrave di questo nuovo titolo deputato, come si è detto, a presidiare, sotto il profilo deontologico, i rapporti tra l’avvocato e le istituzioni forensi; in esso sono racchiusi alcuni doveri che discendono direttamente	dalla	legge	di	riforma dell’ordinamento quali quello di cui al comma 1 che, opportunamente, interviene su una casistica ormai sempre più diffusa (la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario: cfr. art.7 comma 1 legge n.247/2012); altrettanto è a dirsi per le previsioni di cui ai commi 4 e 5 in tema di obblighi assicurativi e di obblighi contributivi verso le Istituzioni forensi ( al comma 4 è stata ora inserita, in coerenza al principio generale di cui all’art.16 del codice, anche la previsione concernente gli obblighi previdenziali che non figurava nella bozza del codice già licenziata); i commi 2 e 3 riprendono obblighi già presenti nel testo del codice ancora vigente, aggiornandoli e rendendoli coerenti, anche in questo caso, con le sopravvenute regole ordinamentali; il comma 6 infine è riservato al dovere che ha l’avvocato di rispettare i regolamenti in materia di obblighi e programmi formativi.
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Art. 71. Dovere di collaborazione
1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato	chiarimenti,	notizie	o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. 3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati	dall'organo	giudicante	nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Relazione introduttiva
L’art.71 (“dovere di collaborazione”) riprende, armonizzandone il contenuto con quello del precedente articolo, le previsioni dell’art.24 del codice deontologico ancora vigente (la cui rubrica si ritrova nel precedente art.70)
	
  
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