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P. 19
Art.1
(Modifiche
all’art.
29
delle
norme
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale)
All’art.
29
della
norme
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale,
emesse
con
il
d.lg.
29
luglio
1989,
n.
271,
sono
apportate
le
seguenti
modifiche:
a)
I
commi
1
e
1-‐bis
sono
sostituiti
come
segue:
1.
Il
Consiglio
nazionale
forense
predispone
e
aggiorna,
con
cadenza
trimestrale,
1-‐bis.
L’inserimento
nell’elenco
di
cui
al
comma
1
viene
disposto
da
parte
del
Consiglio
nazionale
sulla
base
di
almeno
uno
dei
seguenti
requisiti:
a)
partecipazione
a
un
corso
biennale
di
formazione
e
aggiornamento
professionale
in
materia
penale,
organizzato
da
parte
del
Consiglio
dell’ordine
circondariale,
ovvero
da
una
Camera
penale
territoriale
o
dall’Unione
delle
camere
penali,
della
durata
complessiva
di
almeno
90
ore
e
con
superamento
di
esame
finale;
b)
iscrizione
all’albo
da
almeno
cinque
anni
ed
esperienza
nella
materia
penale,
comprovata
dalla
produzione
di
idonea
documentazione;
c)
conseguimento
del
titolo
di
specialista
in
diritto
penale,
secondo
quanto
previsto
dall’art.
9
della
l.
21
dicembre
2012,
n.
247.
b)
Dopo
il
comma
1-‐bis
sono
inseriti
i
seguenti:
1-‐ter.
La
domanda
di
inserimento
nell’elenco
nazionale
di
cui
al
comma
1
è
presentata
al
Consiglio
dell’ordine
circondariale
di
appartenenza,
che
provvede
ad
accertare
la
sussistenza
dei
requisiti
di
cui
al
comma
1-‐bis
e
trasmette
gli
atti,
con
allegato
parere,
al
Consiglio
nazionale.
Avverso
la
decisione
di
rigetto
della
domanda
è
ammessa
opposizione
ai
sensi
dell’art.
7
del
d.P.R.
24
novembre
1971,
n.
1199.
1-‐quater.
Ai
fini
della
permanenza
nell’elenco
dei
difensori
d’ufficio
è
necessario
non
avere
riportato
sanzioni
disciplinari
definitive
superiori
all’ammonimento
e
dimostrare
l’esercizio
continuativo
di
attività
nel
settore
penale,
comprovando
la
partecipazione
ad
almeno
dieci
udienze
camerali
o
dibattimentali
all’anno,
escluse
quelli
di
mero
rinvio.
Il
professionista
iscritto
nell’elenco
nazionale
deve
presentare,
con
cadenza
annuale,
la
predetta
documentazione
al
Consiglio
dell’ordine
circondariale,
che
la
inoltra,
con
allegato
parere,
al
Consiglio
nazionale.
In
caso
di
mancata
presentazione
della
documentazione,
il
professionista
viene
cancellato
d’ufficio
dall’elenco
nazionale.
1-‐quinquies.
I
professionisti
iscritti
all’elenco
nazionale
non
possono
chiedere
la
cancellazione
dallo
stesso
prima
del
termine
di
due
anni.
Art.2
(Disposizione
transitoria)
1.
Gli
iscritti
negli
elenchi
dei
difensori
d’ufficio
predisposti
dai
Consigli
dell’ordine
circondariale
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
sono
iscritti
automaticamente
nell’elenco
nazionale
previsto
dall’art.29,
comma
1,
delle
disposizioni
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale.
Alla
scadenza
del
termine
di
un
anno,
l’iscritto
che
intenda
mantenere
l’iscrizione
deve
presentare
la
documentazione
prevista
dall’art.
29,
comma
1-‐quater,
delle
disposizioni
medesime.
Art.3
(Modifiche
all’art.
97
del
codice
di
procedura
penale)
§
3.
I
lavori
preparatori
I.
Lo
schema
di
decreto
legislativo
delegato
approvato
il
18/3/2014
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