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Il
comma
2
dell’art.
97
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
“2.
Il
difensore
d’ufficio
nominato
ai
sensi
del
comma
1
è
individuato
nell’ambito
degli
iscritti
all’elenco
nazionale
di
cui
all’art.29
delle
disposizioni
di
attuazione.
I
consigli
dell’ordine
circondariale
forense
predispongono,
ai
fini
della
nomina
su
richiesta
dell’autorità
giudiziaria
o
della
polizia
giudiziaria,
un
elenco
dei
professionisti
iscritti
all’albo
e
facenti
parte
dell’elenco
nazionale.
Il
Consiglio
nazionale
forense
fissa,
con
cadenza
annuale,
i
criteri
generali
per
l’indicazione
dei
difensori
d’ufficio
sulla
base
della
prossimità
alla
sede
del
procedimento
e
della
reperibilità”.
Il
comma
4
dell’art.
97
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
“4.
Quando
è
richiesta
la
presenza
del
difensore
e
quello
di
fiducia
o
di
ufficio,
nominato
ai
sensi
dei
commi
2
e
3,
non
è
comparso
o
ha
abbandonato
la
difesa,
il
giudice
designa
un
ulteriore
difensore
immediatamente
reperibile,
purché
iscritto
nell’elenco
di
cui
al
comma
2.
Quando
ciò
non
sia
possibile,
designa
altro
difensore
immediatamente
reperibile,
anche
non
iscritto
all’elenco
di
cui
al
comma
2.
Il
pubblico
ministero
e
la
polizia
giudiziaria,
nelle
medesime
circostanze,
richiedono
un
ulteriore
nominativo
al
Consiglio
dell’ordine
circondariale,
tratto
dall’elenco
di
cui
al
comma
2.”
Il
comma
5
dell’art.
97
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
“5.
Il
difensore
d’ufficio
ha
l’obbligo
di
prestare
il
patrocinio
e
può
essere
sostituito
solo
per
legittimo
impedimento,
a
seguito
di
trasmissione
del
procedimento
ad
altra
autorità
per
motivi
di
competenza
territoriale
ovvero
per
ragioni
di
incompatibilità.
In
tali
casi,
l’autorità
procedente
designa
altro
difensore
d’ufficio
ai
sensi
del
comma
4.”
Art.4
(Modifiche
all’art.
102
del
codice
di
procedura
penale)
All’art.
102
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto
il
seguente
comma:
“3.
Il
sostituto
processuale
del
difensore
d’ufficio
deve
essere
iscritto
nell’elenco
di
cui
all’art.
97,
comma
2.”
Art.5
(Copertura
finanziaria)
1.
Dall’attuazione
delle
disposizioni
contenute
nel
presente
decreto
non
devono
discendere
nuovi
o
ulteriori
oneri
a
carico
della
finanza
pubblica.
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