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1)
il
principio
fondamentale
dell'effettività
del
diritto
di
difesa
non
può
essere
assicurato
se
manca
continuità
nella
difesa;
2)
l'Autorità
Giudiziaria
è
tenuta
a
verificare
che,
al
di
là
delle
forma,
l'effettività
della
difesa
sia
garantita
anche
nella
sostanza.
La
modifica
del
IV
comma
dell'art
97
c.p.p.,
contenuta
nello
schema
di
decreto
legislativo,
non
risolve
pertanto
il
problema,
apparendo,
quindi,
necessario
vincolare
l'Autorità
giudiziaria
alla
segnalazione
dell'assenza
ingiustificata
del
difensore
ed
alla
definitiva
sostituzione
con
altro
difensore
nominato
ai
sensi
dei
commi
2
e
3
dell'art.
97,
cosi
da
porre
un
freno
al
fenomeno
dell'assenteismo
dilagante
e
garantire
nel
contempo
la
invocata
effettività
della
difesa
tecnica
d'ufficio
e
la
stabilita
̀ richiamata
dall'art.
16
della
legge
147/2012.
Soluzione
alternativa,
ma
subordinata
alla
modifica
come
sopra
del
comma
4
dell'art.
97
c.p.p.,
potrebbe
essere
la
revisione
dell'art.
108
c.p.p.,
con
la
previsione
della
concessione
del
termine
per
la
difesa
o
quanto
meno
di
un
congruo
termine,
anche
ad
horas
(la
concessione
di
un
termine
congruo
ad
horas
veniva
evidenziata
dalla
stessa
Corte
costituzionale
con
la
sentenza
450/97)
anche
a
favore
del
difensore
nominato
ai
sensi
del
comma
4.
Del
resto
l'art.
6
della
Convenzione
europea
per
la
salvaguardia
dei
diritti
dell'uomo
prevede
che
ogni
persona
sottoposta
ad
un
procedimento
penale
abbia
diritto
a
disporre
del
tempo
e
dei
mezzi
necessari
per
preparare
la
difesa,
principio
recepito
anche
dalla
nostra
Carta
costituzionale,
nell'art.
111,
comma
32.
2
Sul
punto
con
una
sentenza
convenzionalmente
orientata,
n.
10795
del
19
marzo
2010
la
Corte
di
Cassazione
Sezione
V
penale
ha
puntualizzato
che
“...
la
Corte
dei
diritti
dell'Uomo
ha
reiteratamente
deciso
nel
senso
che.
in
ossequio
all'articolo
6
della
Convenzione,
l’Autorità
Giudiziaria
è
tenuta
a
consentire
al
difensore
nominato
in
udienza
un
adeguato
lasso
di
tempo
per
permettergli
di
prendere
visione
degli
atti
onde
avere
contezza
della
situazione
processuale
nella
quale
dovrà
dispiegare
la
propria
difesa.
Per
questa
ragione
l'omessa
concessione
del
Purtroppo,
invece,
in
tutti
i
casi
di
sostituzione
del
difensore
non
comparso
questi
principi
sono
disattesi;
svista
grave
in
quanto
attiene
ad
una
situazione
che
assume
connotati
di
particolare
gravità
attesa
la
sempre
maggiore
frequenza
con
cui
si
verifica
nella
pratica
giudiziaria
(dai
dati
Eurispes:
a
Roma,
nel
2007,
il
48%
dei
difensori
di
ufficio
non
seguiva
il
processo
per
tutto
il
dibattimento).
3.
Altro
punto
critico
è
da
individuarsi
nell'abolizione
nel
testo
dell'art.
97
c.p.p.
-‐
e
non
nell'art
29
disp.
att.
-‐
del
riferimento
all'ufficio
centralizzato
(cali
-‐
center),
deputato
a
fornire
all'autorità
giudiziaria
ovvero
alla
polizia
giudiziaria
il
nominativo
del
difensore
d'ufficio;
previsione,
quella
dell'Ufficio
centralizzato,
introdotta
con
la
legge
60
del
2001,
finalizzata
espressamente
a
garantire
l'effettività
della
difesa.
Sul
punto
si
deve
evidenziare
che
affidare
ai
Consigli
dell'Ordine
circondariali
!'indicazione
dei
nominativi
di
difensori
d'ufficio
all'autorità
procedente
che
ne
fa
richiesta,
crea
insuperabili
problemi
di
gestione
del
servizio,
atteso
che
le
richieste
possono
giungere
anche
fuori
dall'orario
di
apertura
dei
consigli
stessi
(come
nel
caso
di
arresto
in
flagranza).
4.
Lo
schema
di
decreto
legislativo
modifica
anche
il
comma
5
dell'art.
97
c.p.p.,
sostituendolo
con
la
seguente
disposizione:
"Il
difensore
d'ufficio
ha
l'obbligo
di
prestare
il
patrocinio
e
può
essere
sostituito
solo
per
legittimo
impedimento,
a
seguito
di
trasmissione
del
procedimento
ad
altra
autorità
per
motivi
di
competenza
territoriale
ovvero
per
ragioni
di
incompatibilità.
In
tali
casi,
l'autorità
procedente
designa
altro
difensore
ai
sensi
del
comma
4".
termine
a
difesa,
previsto
dall'art.
108
c.p.p.
a
favore
del
difensore
d'ufficio
nominato
ai
sensi
dell'art.
97
comma
4,
c.p.p.,
costituisce
violazione
alle
garanzie
della
parte,
determinando
nullità
di
carattere
generale"
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