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Si
ritiene
possa
trattarsi
di
un
errore
dal
momento
che
la
formulazione
attuale
della
norma
sancisce
due
fondamentali
principi:
"l'obbligatorietà
della
difesa
d'ufficio"
(prima
parte)
e
"l'eccezionalità
della
sostituzione
definitiva
del
difensore
d'ufficio
originariamente
designato"
(seconda
parte).
Tali
principi
discendono
dall'ovvia
considerazione
che
la
difesa
d'ufficio
nasce
come
libera
scelta
dell'avvocato
nella
consapevolezza
dell'elevato
significato
etico
della
funzione
svolta
proprio
come
difensore
d'ufficio.
La
situazione
disciplinata
dal
comma
5
è
pertanto
ben
diversa
da
quella
prevista
dal
comma
4
dell'art.
97
c.p.p.,
nella
quale
la
sostituzione
non
è
a
titolo
definitivo,
ma
è
giustificata
da
situazioni
incidentali
di
mancata
comparizione,
mentre
il
comma
5
fa
riferimento
ai
casi
che
determinano
una
nomina
ex
novo
di
altro
difensore
d'ufficio.
Alla
luce
di
tali
considerazioni
riteniamo
si
debba:
a)
eliminare
il
riferimento
al
"legittimo
impedimento",
che
va,
invece,
inserito
nelle
ipotesi
di
cui
al
comma
4
dell'art.
97
c.p.p.
in
quanto
ipotesi
di
sostituzione
provvisoria;
b)
inserire
tra
le
ipotesi
di
cui
al
comma
5
l'
"abbandono
di
difesa",
erroneamente
presente
nel
comma
4;
l'abbandono
della
difesa
non
può
determinare
una
nuova
nomina,
in
quanto
è
davvero
illogico
pretendere
di
sostituire
"provvisoriamente"
un
difensore
che
ha
abbandonato
la
difesa
e
che,
pertanto,
non
comparirà
più;
c)
specificare
che
l'Autorità
procedente
deve
designare
altro
difensore
ex
novo,
d)
nominato
ai
sensi
dei
commi
2
e
3
dell'art.
97
c,p.p.
e
non
già
ai
sensi
del
comma
4,
proprio
in
quanto
la
norma
disciplina
le
ipotesi
eccezionali
di
sostituzione
definitiva
del
difensore
originariamente
designato.
5.
É,
infine,
necessario,
sempre
nell'ottica
di
garantire
l'effettività
della
difesa
d'ufficio,
affrontare
un'ulteriore
problematica,
del
tutto
omessa
nello
schema
di
decreto
legislativo
sulla
tutela
d'ufficio:
l'elezione
di
domicilio
"forzata"
di
indagati/imputati,
spesso
senza
fissa
dimora,
presso
lo
studio
del
difensore
d'ufficio.
Questa
prassi,
che
dà
vita
al
fenomeno
della
"falsa
reperibilità",
è
senz'altro
un'altra
criticità
da
correggere
proprio
perché
si
abbatte
direttamente
sul
diritto
di
difesa.
Si
propone,
quindi,
l'introduzione
del
comma
4
-‐
bis
dell'art.
161
c.p.p.,
in
cui
si
prevede
che
nel
caso
di
assegnazione
all'indagato
ovvero
all'imputato
di
un
difensore
d'ufficio,
la
dichiarazione
o
l'elezione
di
domicilio
presso
lo
studio
legale
debba
essere
espressamente
accettata
dal
difensore
cosi
da
garantire
l'effettività
delle
notifiche
presso
quest'ultimo,
quasi
sempre
frustrata
dall'impossibilità
del
difensore
di
reperire
il
proprio
assistito.
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