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Il
Consiglio
Nazionale
Forense
visto
l’art.
16
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247,
che
ha
delegato
il
Governo
ad
adottare
un
decreto
legislativo
recante
il
riordino
della
materia
relativa
alla
difesa
di
ufficio;
visto
il
decreto
legislativo
31
gennaio
2015,
n.
6
recante
“Riordino
della
disciplina
della
difesa
di
ufficio,
ai
sensi
dell’art.
16
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247”;
vista
la
previsione
dei
criteri
e
delle
modalità
di
accesso
ad
un
elenco
unico
nazionale,
mediante
indicazione
dei
requisiti
che
assicurino
la
stabilità
e
la
competenza
della
difesa
tecnica;
vista
la
previsione
per
cui
le
domande
di
inserimento
nell’elenco
unico
nazionale
siano
presentate
ai
Consigli
degli
Ordini
circondariali
di
appartenenza
e
che
siano
poi
trasmesse
con
allegato
parere
al
Consiglio
nazionale
forense;
considerato,
altresì,
che
è
demandato
al
Consiglio
nazionale
forense
la
tenuta
dell’elenco
unico
nazionale
nonché
la
individuazione
dei
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
di
ufficio
sulla
base
della
prossimità
della
sede
e
della
reperibilità;
ritenuto
che
è
necessario
disciplinare
con
regolamento:
le
modalità
di
inserimento
dei
difensori
di
ufficio
nell’elenco
unico
nazionale,
le
modalità
di
tenuta
di
detto
elenco
da
parte
del
Consiglio
nazionale
forense,
le
modalità
di
trasmissione
delle
domande
di
inserimento
e
allegato
parere
da
25
parte
dei
Consigli
degli
Ordini
circondariali
nonché
la
determinazione
dei
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
di
ufficio;
adotta
il
seguente
regolamento
Art.
1
Requisiti
per
l’iscrizione
nell’elenco
dei
difensori
d’ufficio
1.
La
domanda
di
inserimento
nell’elenco
nazionale
dei
difensori
d’ufficio,
tenuto
dal
Consiglio
nazionale
forense,
ai
sensi
del
combinato
disposto
degli
artt.
97
comma
2
c.p.p.,
29
commi
1,
1-‐bis
ed
1-‐ter
disp.
att.
c.p.p.,
va
presentata
al
Consiglio
dell’Ordine
di
appartenenza.
2.
L’inserimento
è
disposto
sulla
base
di
almeno
uno
dei
seguenti
requisiti:
a)
partecipazione
a
un
corso
biennale
di
formazione
e
aggiornamento
professionale
in
materia
penale,
della
durata
complessiva
di
almeno
90
ore,
organizzato,
a
livello
distrettuale,
circondariale
o
inter-‐ distrettuale,
unitamente
o
disgiuntamente,
dai
Consigli
dell'ordine
circondariali,
dalle
Camere
penali
territoriali
e
dall’Unione
delle
Camere
Penali
Italiane
(UCPI)
con
superamento
di
esame
finale;
b)
iscrizione
all'albo
degli
Avvocati
da
almeno
cinque
anni
continuativi
ed
esperienza
nella
materia
penale
documentalmente
comprovata;
c)
conseguimento
del
titolo
di
specialista
in
diritto
penale,
ai
sensi
dell'articolo
9
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247.
3.
E’
condizione
per
l’iscrizione
all’elenco
nazionale
l’adempimento
dell’obbligo
formativo
di
cui
all’art.
11
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247.
Art.
2
Corsi
di
formazione
e
aggiornamento
professionale
in
materia
penale
1.
I
corsi
di
formazione
e
aggiornamento
di
cui
alla
lettera
a)
dell’articolo
precedente,
aperti
anche
ai
praticanti
avvocati,
hanno
ad
oggetto
le
seguenti
materie:
diritto
penale,
diritto
processuale
penale,
deontologia
§
4.
Regolamento
C.N.F.
22
maggio
2015
Regolamento
per
la
tenuta
e
l’aggiornamento
dell’elenco
unico
nazionale
degli
avvocati
iscritti
negli
albi
disponibili
ad
assumere
le
difese
di
ufficio
Pubblicato
sul
sito
web
del
C.N.F.
il
10-‐6-‐-‐2015
In
vigore
dal
10-‐7-‐2015