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forense,
cenni
di
diritto
penale
europeo,
diritto
penitenziario,
misure
di
prevenzione
personali
e
patrimoniali.
2.
I
corsi
a
carattere
prevalentemente
pratico
ed
organizzati
secondo
i
contenuti
del
modello
minimo
uniforme
di
cui
all’allegato
A,
devono
riservare,
anche
attraverso
simulazioni
processuali,
particolare
attenzione
alle
scelte
difensive
ed
ai
più
recenti
orientamenti
giurisprudenziali
e
dottrinali.
3.
Relatori
e
docenti
sono
scelti
fra
avvocati
di
consolidata
esperienza
professionale,
nonché,
solo
per
particolari
esigenze
e
temi
di
insegnamento,
tra
docenti
universitari,
magistrati
ed
esperti
nel
settore
penale.
4.
Le
presenze
al
corso
devono
essere
documentate
mediante
sottoscrizione
di
apposito
registro
e
le
assenze
non
devono
superare
il
20%
delle
ore
in
cui
è
strutturato
il
corso
stesso.
5.
A
conclusione
del
biennio
il
soggetto
organizzatore
del
corso
trasmette
l’elenco
degli
iscritti
che
lo
abbiano
positivamente
concluso
con
il
superamento
dell’esame
finale.
L’esame
deve,
comunque,
essere
sostenuto
entro
due
anni
dalla
conclusione
del
corso
stesso.
6.
La
partecipazione
a
un
corso
strutturato
secondo
i
requisiti
di
cui
ai
commi
precedenti,
può
dare
diritto
all’attribuzione
di
crediti
ai
sensi
dell’art.
11
della
legge
21
dicembre
2012,
n.
247.
7.
Il
superamento
della
prova,
anche
in
caso
di
ripetizione
della
stessa,
deve
comunque
avvenire
entro
due
anni
dal
termine
del
corso.
8.
L’accesso
ai
corsi
da
parte
di
avvocati
e
praticanti
legittimati
deve
essere
libero.
Art.
3
Esame
finale
dei
corsi
di
formazione
ed
aggiornamento
professionale
in
materia
penale
1.
L’attestato
di
frequenza
al
corso
viene
rilasciato
all’esito
del
positivo
superamento
dell’esame
finale
consistente
in
una
prova
orale,
avente
ad
oggetto
le
materie
del
corso.
2.
Il
soggetto
organizzatore
del
corso
forma
autonomamente
una
commissione
di
almeno
tre
membri
di
fronte
alla
quale
devono
svolgersi
gli
esami.
3.
L’attestato
di
frequenza
ha
validità
di
due
anni
dal
rilascio
ai
fini
dell’iscrizione
all’elenco
unico
nazionale
dei
difensori
d’ufficio.
4.
La
commissione
d’esame
convoca
le
sessioni
trimestralmente.
Art.
4
Domanda
di
inserimento
nell’elenco
nazionale
1.
La
domanda
d’inserimento
nell'elenco
unico
nazionale,
corredata
da
idonea
e
completa
documentazione
comprovante
uno
dei
requisiti
di
cui
all’art.
1
del
presente
regolamento,
è
presentata
al
Consiglio
dell'Ordine
al
cui
Albo
l’avvocato
è
iscritto.
2.
Il
Consiglio
dell’Ordine
verifica
l’effettiva
sussistenza
dei
requisiti
richiesti.
3.
Ove
l’inserimento
sia
richiesto
ai
sensi
della
lettera
b)
del
comma
1
bis
dell’art.
29
disp.
att.
c.p.p.,
la
documentazione
idonea
a
comprovare
l’esperienza
in
materia
penale
avrà
ad
oggetto
la
partecipazione
ad
almeno
dieci
udienze
penali,
camerali
o
dibattimentali
anche
quale
sostituto
processuale,
nell’anno
solare
precedente
la
richiesta,
e,
tra
queste,
non
più
di
due
udienze
quale
sostituto
ex
art.
97
comma
4
c.p.p.,
non
più
di
tre
innanzi
al
Giudice
di
pace,
con
esclusione
di
quelle
di
mero
rinvio.
4.
Il
Consiglio
dell’ordine
potrà
richiedere
l’integrazione
di
tale
documentazione
con
riferimento
ad
anni
precedenti
non
oltre
complessivamente
i
tre.
5.
Nei
casi
disciplinati
dall’art.
2
del
decreto
legislativo
30
gennaio
2015,
n.
6,
l’iscrizione
automatica
importa
la
non
necessarietà
dell’allegazione
di
cui
al
precedente
comma
3.
6.
Il
Consiglio
dell’Ordine,
entro
trenta
giorni
dalla
ricezione
della
documentazione
di
cui
al
comma
precedente,
la
trasmette
al
Consiglio
nazionale
forense
con
parere
attestante
la
sussistenza
dei
requisiti
e
l’assenza
di
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