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all'organo
cui
é
diretto
deduzioni
e
documenti.
5.
Il
Consiglio
nazionale
forense
può
disporre
gli
accertamenti
che
ritiene
utili
ai
fini
della
decisione
del
ricorso;
se
riconosce
che
il
ricorso
non
poteva
essere
proposto,
lo
dichiara
inammissibile;
se
ravvisa
una
irregolarità
sanabile,
assegna
al
ricorrente
un
termine
per
la
regolarizzazione
e,
se
questi
non
vi
provvede,
dichiara
il
ricorso
improcedibile;
se
riconosce
infondato
il
ricorso,
lo
respinge.
Se
lo
accoglie
per
motivi
di
legittimità
o
per
motivi
di
merito,
annulla
o
riforma
l'atto.
6.
La
decisione
deve
essere
motivata
e
deve
essere
emessa
e
comunicata
al
ricorrente,
al
Consiglio
dell’Ordine
di
appartenenza
dello
stesso,
ed
agli
eventuali
soggetti
interessati,
mediante
notificazione
o
lettera
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento
ovvero
posta
elettronica
certificata.
7.
Decorso
il
termine
di
novanta
giorni
dalla
data
di
presentazione
del
ricorso
senza
che
il
Consiglio
nazionale
forense
abbia
comunicato
la
decisione,
il
ricorso
si
intende
respinto
a
tutti
gli
effetti.
Art.
9
Cancellazione
dall’elenco
nazionale
1.
La
mancata
o
incompleta
presentazione
con
cadenza
annuale
della
documentazione
per
la
permanenza
nell’elenco
nazionale
comporta
la
cancellazione
d'ufficio
dell’avvocato.
2.
Il
Consiglio
dell’Ordine
avuta
notizia
del
decesso,
della
sospensione
o
cancellazione
volontaria
del
difensore,
o
della
definitività
di
sanzione
disciplinare
superiore
all’avvertimento
allo
stesso
inflitta,
la
comunica,
senza
ritardo,
al
Consiglio
nazionale
forense
che
delibera
la
immediata
cancellazione.
3.
L’avvocato,
trascorsi
almeno
due
anni
dall’iscrizione
nell’elenco
nazionale,
può
chiedere
al
Consiglio
nazionale
forense
la
cancellazione
dall'elenco
stesso.
Nei
casi
di
cui
ai
commi
precedenti,
non
potrà
essere
presentata
domanda
di
cui
all’art.
4
del
presente
regolamento,
se
non
trascorsi
almeno
due
anni
dalla
delibera
di
cancellazione.
Art.
10
Criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
d’ufficio
1.
Il
Consiglio
nazionale
forense
fissa
mediante
delibera
annuale
i
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
d’ufficio
sulla
base:
a)
della
prossimità
alla
sede
dell’autorità
giudiziaria
competente
in
ambito
circondariale
o
distrettuale;
b)
della
reperibilità,
predisponendo
liste
diverse
per
indagati
o
imputati
detenuti
ed
atti
urgenti,
ed
indagati
o
imputati
a
piede
libero.
c)
delle
competenze
specifiche
relativamente
ai
procedimenti
minorile
e
militare.
2.
Con
riferimento
alla
prossimità
della
sede
del
procedimento
di
cui
alla
lettera
a)
del
precedente
comma,
i
Consigli
dell’Ordine,
in
casi
di
particolari
situazioni
territoriali
e
per
il
solo
svolgimento
di
attività
urgenti,
possono
prevedere
delle
liste
separate
in
cui
sono
inseriti
avvocati
che
abbiano
studio
nelle
vicinanze
del
luogo
di
svolgimento
delle
stesse.
Art.
11
Doveri
del
difensore
d’ufficio
1.
L’avvocato
deve
svolgere
la
propria
attività
con
coscienza,
diligenza,
puntualità,
lealtà
e
correttezza
assicurando
costantemente
la
qualità
della
prestazione
professionale.
2.
L’avvocato
iscritto
nell’elenco
dei
difensori
d’ufficio,
quando
nominato:
a)
ha
l’obbligo
di
prestare
patrocinio;
b)
non
può,
senza
giustificato
motivo,
rifiutarsi
di
prestare
la
propria
attività
o
interromperla;
c)
non
deve
accettare
incarichi
che
non
sia
in
grado
di
svolgere
adeguatamente;
d)
deve
comunicare
alla
parte
assistita
che
ha
facoltà
di
nominare
un
difensore
di
fiducia
e
informarla
che
anche
il
difensore
d’ufficio
ha
diritto
ad
essere
retribuito;
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