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e)
deve
cessare
dalle
sue
funzioni
se
viene
nominato
un
difensore
di
fiducia;
f)
ove
sia
impedito
di
partecipare
a
singole
attività
processuali,
deve
incaricare
della
difesa
un
collega
iscritto
nell’elenco
nazionale
che,
ove
accetti,
è
responsabile,
in
solido
con
il
sostituito,
dell’adempimento
dell’incarico;
g)
deve
garantire
la
reperibilità
qualora
inserito
nei
turni
giornalieri
per
gli
indagati
e
gli
imputati
detenuti;
h)
deve
sollecitare
il
giudice,
anche
tramite
il
Consiglio
dell’Ordine
o
il
CNF,
a
limitare
il
ricorso
alle
sostituzioni
ex
art.
97
comma
4,
c.p.p.
in
nome
della
effettività
della
difesa
tecnica;
i)
deve
portare
a
compimento
il
mandato
anche
in
caso
di
intervenuta
attraverso
la
piattaforma
informatica
con
accesso
riservato
agli
Ordini.
Art.
14
Entrata
in
vigore
1.
Il
presente
regolamento
entra
in
vigore
il
trentesimo
giorno
successivo
alla
sua
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
del
Consiglio
nazionale
forense.
Allegato
A
-‐
modello
minimo
uniforme
Deontologia
Forense
-‐
Principi
generali
di
deontologia
(La
deontologia
e
il
nuovo
codice
deontologico);
-‐
Il
rapporto
dell’avvocato
con
il
cliente
(Il
primo
contatto,
la
domiciliazione
degli
atti,
il
colloquio
con
l’assistito
detenuto,
il
dovere
di
informazione,
il
dovere
di
riservatezza);
-‐
I
profili
deontologici
nella
difesa
d’ufficio
e
nel
patrocinio
a
spese
dello
Stato
per
i
non
abbienti;
-‐
La
deontologia
nelle
investigazioni
difensive;
-‐
Il
rapporto
dell’avvocato
con
i
colleghi
(La
nomina
fiduciaria
in
sostituzione
di
quella
ufficiosa,
il
subentro
nella
difesa,
la
rinuncia
al
mandato);
-‐
I
rapporti
dell’avvocato
con
i
magistrati,
con
il
personale
di
cancelleria
e
con
la
polizia
giudiziaria.
Diritto
Penale
-‐
La
prova
del
dolo
(Il
problema
dell’accertamento
del
dolo
–
Le
principali
problematiche
in
materia
di
dolo
eventuale
–
Compatibilità
tra
dolo
eventuale
e
tentativo
–
dolo
eventuale
e
colpa
cosciente
–
Il
dolo
alternativo
–
Il
dolo
specifico);
-‐
La
prova
della
colpa
(La
colpa
professionale
del
medico
–
L’accertamento
della
colpa
–
Il
problema
del
nesso
causale
–
L’attività
d’equipe
–
La
colpa
da
infortunio
sul
lavoro
e
malattie
professionali
–
Il
problema
della
delega
di
funzioni
–
La
colpa
da
circolazione
stradale);
cancellazione
nazionale.
Art.
12
Norma
transitoria
sul
percorso
formativo
e
sull'esame
di
idoneità
1.
Entro
un
anno
dall’entrata
in
vigore
del
presente
regolamento,
l’avvocato
che
alla
data
del
20
febbraio
2015
non
risultava
iscritto
nell’elenco
dei
difensori
di
ufficio
e
che
abbia
partecipato,
negli
ultimi
tre
anni,
ad
un
corso
di
formazione
e
aggiornamento
professionale
in
materia
penale
di
almeno
60
ore
di
cui
all’art
29
comma
1-‐bis
lettera
a)
nella
formulazione
del
testo
previgente,
può
essere
ammesso
all’esame
finale
di
cui
all’art.
3
del
presente
regolamento
qualora
dimostri
la
frequenza
di
un
corso
formativo
integrativo
in
materia
penale
di
almeno
30
ore
che
soddisfi
i
requisiti
di
cui
alla
lettera
a)
del
comma
1-‐bis
dell’art.
29
disp.
att.
c.p.p.
2.
Il
suddetto
esame
di
verifica
finale
di
cui
all’art.
3
dovrà
essere
superato
entro
sei
mesi
dal
completamento
del
percorso
formativo
di
cui
al
comma
1
del
presente
articolo.
Art.
13
Trasmissione
degli
atti
1.
Tutti
gli
atti
di
cui
al
presente
regolamento
sono
trasmessi
al
Consiglio
nazionale
forense
29
volontaria
dall’elenco