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sanzioni
disciplinari
definitive
superiori
all'avvertimento.
Art.
5
Requisiti
per
la
permanenza
nell’elenco
nazionale
dei
difensori
d’ufficio
1.
Ai
fini
del
soddisfacimento
dei
requisiti
di
cui
al
comma
1-‐quater
dell’art.
29
disp.
att.
c.p.p.,
così
come
da
ultimo
modificato
dal
decreto
legislativo
30
gennaio
2015,
n.
6
per
la
permanenza
nell'elenco
dei
difensori
d'ufficio
sono
condizioni
necessarie:
a)
non
avere
riportato
sanzioni
disciplinari
definitive
superiori
all'avvertimento;
b)
l'esercizio
continuativo
di
attività
nel
settore
penale
comprovato
dalla
produzione
di
documentazione
attestante
la
partecipazione,
nei
dodici
mesi
precedenti,
ad
almeno
10
udienze
penali,
camerali
o
dibattimentali
anche
quale
sostituto
processuale
e,
tra
queste,
non
più
di
due
udienze
quale
sostituto
ex
art.
97
comma
4
c.p.p.
e
non
più
di
tre
innanzi
al
Giudice
di
pace,
con
esclusione
di
quelle
di
mero
rinvio;
c)
l’adempimento
dell’obbligo
formativo
di
cui
all’art.
11
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247.
Art.
6
Domanda
per
la
permanenza
nell’elenco
nazionale
1.
L’avvocato
iscritto
nell'elenco
nazionale
presenta
al
Consiglio
dell'Ordine
di
appartenenza,
entro
il
31
dicembre
di
ogni
anno
successivo
a
quello
dell’inserimento
nell’elenco
nazionale,
la
documentazione
comprovante
i
requisiti
di
permanenza
di
cui
alla
lettera
b)
dell’art.
5
del
presente
regolamento.
2.
Il
Consiglio
dell’Ordine,
dopo
adeguata
verifica,
entro
trenta
giorni
dalla
ricezione
della
documentazione
di
cui
al
comma
precedente,
la
trasmette
al
Consiglio
nazionale
forense
con
parere
attestante
la
permanenza
dei
requisiti
e
l’assenza
di
sanzioni
disciplinari
definitive
superiori
all'avvertimento.
Art.
7
Tenuta
e
aggiornamento
dell'elenco
nazionale
degli
avvocati
iscritti
negli
albi,
disponibili
ad
assumere
le
difese
d'ufficio
1.
Il
Consiglio
nazionale
forense
aggiorna,
con
delibera
trimestrale,
l'elenco
alfabetico
degli
avvocati
iscritti
negli
albi,
legittimati
ad
assumere
le
difese
d'ufficio.
2.
Le
funzioni
di
predisposizione,
di
istruttoria
e
di
aggiornamento
dell'elenco
nazionale
sono
devolute
ad
una
Commissione
del
Consiglio
nazionale
forense
nominata
dal
Presidente
del
Consiglio
nazionale
forense,
alla
quale
partecipa
necessariamente
il
Consigliere
Segretario
.
3.
La
Commissione
funziona
con
l'intervento
di
almeno
tre
componenti
ed
è
coadiuvata
da
personale
amministrativo.
Art.
8
Ricorso
in
opposizione
1.
L’opposizione
avverso
la
decisione
di
rigetto
della
domanda
di
inserimento
nell’elenco
nazionale
va
proposta
al
Consiglio
nazionale
forense,
entro
trenta
giorni
dalla
data
della
notificazione
o
della
comunicazione
della
delibera
trimestrale
di
l’aggiornamento
dell’elenco.
2.
Il
ricorso
è
presentato
presso
la
sede
amministrativa
del
Consiglio
nazionale
forense
personalmente,
mediante
lettera
raccomandata
con
avviso
di
ricevimento
o
posta
elettronica
certificata.
La
data
di
spedizione
vale
quale
data
di
presentazione.
3.
I
ricorsi
proposti,
nel
termine
prescritto
a
organi
diversi
da
quello
competente
ma
appartenenti
alla
medesima
amministrazione,
sono
trasmessi
d'ufficio
all'organo
competente.
4.
Il
Consiglio
nazionale
forense,
qualora
non
vi
abbia
già
provveduto
il
ricorrente,
inoltra
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
il
ricorso
agli
altri
soggetti
direttamente
interessati
e
individuabili
sulla
base
dell'atto
impugnato.
Entro
venti
giorni
dalla
comunicazione
del
ricorso
gli
interessati
possono
presentare
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