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iscrizione
automatica
previsti
dall’art.
2
del
d.
lgs.
30.01.2015
n.6,
comproverà
il
requisito
dell’esperienza
pregressa
allegando
prova
di
aver
partecipato
ad
udienze
penali.
Dovranno
a
tal
fine
essere
documentate
almeno
dieci
udienze
nell’anno
solare
precedente
la
richiesta.
É
prevista
la
possibilità
per
il
Consiglio
dell’Ordine
di
richiedere
integrazione
di
tale
documentazione
con
riferimento
ad
anni
precedenti
non
oltre
complessivamente
i
tre.
In
ogni
caso
la
documentazione
non
potrà
riguardare
più
di
tre
anni
solari.
Le
modalità
concrete
di
produzione
di
tale
documentazione
saranno
oggetto
di
specifiche
regolamentazioni
da
parte
degli
Ordini
che
dovranno,
comunque,
ispirarsi
a
criteri
di
rigore.
Gli
Ordini
eserciteranno
il
dovuto
controllo
sugli
adempimenti
dovuti
dai
difensori
di
ufficio
con
particolare
attenzione,
intervenendo
affinché
gli
stessi
vengano
scrupolosamente
osservati,
segnalando
gli
illeciti
disciplinari
che
conseguono
alla
violazione
di
detti
obblighi.
Vigileranno
sull’esercizio
della
giurisdizione
affinché
la
difesa
di
ufficio
sia
svolta
con
piena
dignità,
senza
mortificazioni
e
discriminazioni.
In
particolar
modo
gli
Ordini
dovranno
essere
garanti
che
la
difesa
di
ufficio
sia
effettiva,
intervenendo
affinché
la
applicazione
dell’articolo
97,
comma
4,
c.p.p.
nel
corso
del
processo
sia
limitata
ai
casi
ed
ai
fini
che
gli
sono
propri
e
non
si
trasformi
in
un
pregiudizio
per
il
diritto
alla
difesa
degli
imputati.
Il
meccanismo
previsto
dalla
legge
importa
che
la
nomina
del
difensore
di
ufficio
avvenga
esclusivamente
in
relazione
a
soggetti
inseriti
nell’elenco
unico
nazionale
tenuto
dal
CNF.
I
relativi
obblighi
di
trasmissione
e
comunicazione
a
carico
degli
Ordini
previsti
dalla
normativa
devono,
pertanto,
essere
oggetto
di
puntuale
adempimento.
Delibera
della
seduta
del
22-‐5-‐2015
Il
Consiglio
Nazionale
Forense
-‐
visto
l’art.
3
del
decreto
legislativo
30
gennaio
2015,
n.
6
che
testualmente
stabilisce
che
“il
Consiglio
Nazionale
forense
fissa,
con
cadenza
annuale,
i
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
d’uffici
sulla
base
della
prossimità
alla
sede
del
procedimento
e
della
reperibilità”;
-‐
visto
l’art.
97,
comma
2,
del
codice
di
procedura
penale
ai
sensi
del
quale
“Il
difensore
d'ufficio
nominato
ai
sensi
del
comma
1
è
individuato
nell'ambito
degli
iscritti
all'elenco
nazionale
di
cui
all'articolo
29
delle
disposizioni
di
attuazione.
I
Consigli
dell'ordine
circondariali
di
ciascun
distretto
di
Corte
d'appello
predispongono,
mediante
un
apposito
ufficio
centralizzato,
l'elenco
dei
professionisti
iscritti
all'albo
e
facenti
parte
dell'elenco
nazionale
ai
fini
della
nomina
su
richiesta
dell'autorità
giudiziaria
e
della
polizia
giudiziaria.
Il
Consiglio
nazionale
forense
fissa,
con
cadenza
annuale,
i
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
d'ufficio
sulla
base
della
prossimità
alla
sede
del
procedimento
e
della
reperibilità”;
-‐
ritenuta
la
necessità
di
omogeneizzare
la
prassi
ed
uniformare
le
modalità
di
nomina
dei
difensori
di
ufficio
su
base
nazionale;
-‐
ritenuto
che
ogni
Consiglio
dell’Ordine
circondariale
ovvero
distrettuale
può
operare
una
suddivisione
in
liste
dell’elenco
dei
difensori
di
ufficio
iscritti
all’albo
e
facenti
parte
dell’elenco
unico
nazionale;
-‐
ritenuto
che,
in
tutti
i
casi,
ogni
Consiglio
dell’Ordine
circondariale
si
deve
dotare
delle
seguenti
liste:
a)
lista
liberi;
b)
lista
arrestati,
detenuti,
atti
urgenti
e
sostituzioni
urgenti;
-‐
ritenuto
che,
comunque,
ogni
Consiglio
dell’Ordine
distrettuale,
oltre
alle
liste
di
cui
al
punto
che
precede,
si
deve
dotare
anche
delle
seguenti:
c)
lista
difensori
di
ufficio
per
minorenni
liberi;
d)
lista
difensori
di
ufficio
per
minorenni
arrestati
ovvero
detenuti;
e)
lista
difensori
di
ufficio
per
i
procedimenti
di
competenza
del
magistrato
ovvero
del
Tribunale
di
sorveglianza;
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