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ritenuto,
altresì,
che
i
Consigli
degli
Ordini
nel
cui
distretto
ha
sede
un
Tribunale
militare
ovvero
la
Corte
di
appello
militare,
può
dotarsi
di
una
lista
di
difensori
di
ufficio
che
dichiarino
di
possedere
specifica
competenza
nei
procedimenti
militare;
stabilisce
1.
che,
con
riferimento
alla
prossimità
alla
sede
del
procedimento,
sono
individuati
difensori
di
ufficio,
gli
avvocati
che
siano
iscritti
all’albo
ordinario
tenuto
dal
Consiglio
dell’Ordine
del
circondario
in
cui
ha
sede
l’autorità
giudiziaria
procedente
e
che
comunque
abbiano
chiesto
di
essere
inseriti
in
una
o
più
liste
formate
dal
medesimo
Consiglio.
I
Consigli
dell’Ordine,
in
casi
di
particolari
situazioni
territoriali
e
per
il
solo
svolgimento
di
attività
urgenti,
possono
prevedere
delle
liste
separate
in
cui
sono
inseriti
avvocati
che
abbiano
studio
nelle
vicinanze
del
luogo
di
svolgimento
di
dette
attività
urgenti;
2.
che
con
riferimento
alla
reperibilità,
anche
ai
sensi
dell’art.
29
delle
disposizione
di
attuazione
c.p.p.,
sono
considerati
immediatamente
reperibili
i
difensori
di
ufficio
che
abbiano
chiesto
di
essere
inseriti
nelle
liste
per
gli
indagati
o
imputati
arrestati
ovvero
detenuti;
3.
che,
nel
rispetto
dei
principi
di
cui
ai
punti
che
precedono
e
dell’effettività
della
difesa,
in
caso
di
trasferimento
del
procedimento
per
incompetenza
territoriale
ad
altra
autorità
rispetto
a
quella
originariamente
procedente,
il
difensore
di
ufficio
inizialmente
nominato
può
essere
sostituito
a
richiesta
ex
art.
97,
comma
5,
c.p.p.;
4.
che
nel
processo
minorile
i
difensori
di
ufficio,
scelti
tra
quelli
che
abbiano
chiesto
di
essere
inseriti
nelle
relative
liste,
saranno
individuati
in
relazione
all’appartenenza
al
Foro
di
residenza
dell’indagato
e,
in
mancanza
di
questa,
attingendo
dalla
lista
nell’ordine
naturale.
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