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§
5.
Alcune
indicazioni
significative
della
giurisprudenza
della
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo,
della
Corte
costituzionale
e
della
Corte
di
cassazione
I.
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo,
sentenza
del
27
aprile
2006
sul
ricorso
n.
30961/03
–
Sannino
c.
Italia
(Presidente
B.M.
Zupancic)
Non
si
può
imputare
a
uno
Stato
la
responsabilità
delle
lacune
del
difensore
d'ufficio
perché
dall'indipendenza
del
foro
rispetto
allo
Stato
deriva
che
il
modo
in
cui
viene
condotta
la
difesa
è
essenzialmente
di
competenza
dell'imputato
e
del
suo
difensore
(cfr.
Cuscani
c.
Regno
Unito,
pronucia
del
24
settembre
2002,
n.
32771/96).
L'articolo
6
§
3
c)
CEDU,
tuttavia,
obbliga
le
autorità
nazionali
Dopo
aver
deliberato
in
camera
di
consiglio
il
30
marzo
2006,
ha
pronunciato
la
seguente
sentenza,
adottata
in
quest'ultima
data:
PROCEDURA
All'origine
della
causa
vi
è
un
ricorso
(n.
30961/03)
presentato
contro
la
Repubblica
italiana
e
con
cui
un
cittadino
di
tale
Stato,
il
sig.
Giuseppe
Sannino
("
il
ricorrente
"),
ha
adito
la
Corte
il
19
settembre
2003
in
applicazione
dell'articolo
34
della
Convenzione
di
salvaguardia
dei
Diritti
dell'Uomo
e
delle
Libertà
fondamentali
("
la
Convenzione
").
Il
ricorrente
è
rappresentato
dagli
avv.
A.G.
Lana
e
A.
Saccucci
del
foro
di
Roma.
Il
Governo
italiano
("
il
Governo
")
è
rappresentato
dal
suo
agente,
I.M.
Braguglia,
e
dal
suo
co-‐agente
aggiunto,
N.
Lettieri.
Il
24
febbraio
2005,
la
Corte
(terza
sezione)
ha
dichiarato
il
ricorso
parzialmente
inammissibile
e
ha
deciso
di
comunicare
al
Governo
i
motivi
relativi
alla
presunta
mancanza
di
equità
del
procedimento
penale
e
alla
presunta
assenza
di
un
doppio
grado
di
giurisdizione.
Avvalendosi
dell'articolo
29
§
3,
essa
ha
deciso
che
sarebbero
stati
esaminati
competenti
a
intervenire
se
la
lacuna
del
difensore
d'ufficio
sembra
contemporaneamente
l'ammissibilità
e
il
manifesta,
o
se
le
stesse
ne
vengono
sufficientemente
informate
in
qualsiasi
altro
modo
(cfr.
Kamasinski
c.
Austria,
sentenza
del
19
dicembre
1989,
serie
A
I
-‐
LE
CIRCOSTANZE
DELLA
CAUSA
n.
168,
e
Daud
c.
Portogallo,
sentenza
del
21
aprile
1998)
Costituisce
lacuna
evidente
che
obbliga
le
autorità
interne
a
intervenire
la
mancata
richiesta
di
rinvio
del
dibattimento
per
prendere
cognizione
di
una
causa
penale
in
cui
si
sia
nominati
sostituti
ai
sensi
dell’art.
97
comma
4
c.p.p.
Il
ricorrente
è
nato
nel
1950
ed
è
residente
a
Casoria.
Il
procedimento
penale
nei
confronti
del
ricorrente
Il
12
dicembre
1992,
il
ricorrente
e
altre
due
persone,
accusati
di
bancarotta
fraudolenta,
furono
rinviati
a
giudizio
dinanzi
al
tribunale
di
Napoli.
Dopo
numerosi
rinvii,
dovuti
a
irregolarità
nelle
notifiche
o
a
scioperi
degli
avvocati,
fu
tenuta
un'udienza
il
23
settembre
1997.
In
tale
occasione,
l'avvocato
scelto
dal
ricorrente
depositò
una
lista
che
indicava
i
testimoni
che
egli
chiedeva
di
35
fondamento
della
causa.
IN
FATTO