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essere
autorizzato
a
citare
in
giudizio.
Si
trattava
soprattutto
di
persone
che
avrebbero
dovuto
dichiarare
che
il
ricorrente
si
era
staccato
dalla
società
commerciale
X
dopo
il
mese
di
febbraio
1989.
Il
presidente
del
tribunale
accolse
la
domanda.
All'udienza
del
18
novembre
1997,
il
ricorrente
era
assistito
da
un
altro
avvocato
di
fiducia,
l'avv.
G.,
nominato
il
13
settembre
1996.
L'avv.
G.
depositò
nuovamente
la
lista
dei
testimoni.
Il
tribunale
lo
autorizzò
ancora
una
volta
a
citare
i
testimoni
in
questione.
Alcuni
testimoni
furono
interrogati
il
3
novembre
1998
in
presenza
del
ricorrente
e
dell'avv.
G.
Con
una
nota
depositata
alla
cancelleria
del
Tribunale
di
Napoli
il
18
gennaio
1999,
l'avv.
G.
dichiarò
di
rinunciare
al
suo
mandato.
Egli
precisò
che
il
ricorrente
ne
era
stato
informato
con
lettera
raccomandata
inviata
il
18
gennaio
1999.
Il
19
gennaio
1999,
il
tribunale
nominò
un
avvocato
d'ufficio,
l'avv.
B.,
per
rappresentare
il
ricorrente.
Il
25
gennaio
1999
l'avv.
B.
fu
informato
della
data
dell'udienza
successiva
(17
febbraio
1999).
La
nota
che
gli
era
giunta,
tuttavia,
non
menzionava
il
fatto
che
egli
era
stato
nominato
avvocato
d'ufficio
del
ricorrente.
A
quest'ultimo
non
fu
indirizzata
alcuna
comunicazione.
L'avv.
B.
non
si
presentò
all'udienza
del
17
febbraio
1999.
Il
ricorrente
era
presente.
Il
tribunale
ordinò
che
l'avv.
B.
fosse
sostituito
da
un
altro
avvocato
d'ufficio,
l'avv.
M.,
e
rinviò
la
causa
al
16
marzo
1999.
In
tale
data,
l'avv.
B.
era
di
nuovo
assente.
Il
ricorrente
era
presente
all'udienza.
Il
tribunale
ordinò
che
l'avv.
B.
fosse
sostituito
da
un
altro
avvocato
d'ufficio,
l'avv.
A.
Uno
dei
testimoni
convocati
su
richiesta
della
procura
fu
interrogato
dal
pubblico
ministero
e
dall'avvocato
di
un
coimputato
del
ricorrente.
Il
tribunale
rinviò
la
causa
al
5
maggio
1999
e
ordinò
la
citazione
di
altri
testimoni.
In
tale
data,
l'avv.
B.
era
nuovamente
assente.
Il
ricorrente
era
presente
all'udienza.
Il
tribunale
ordinò
che
l'avv.
B.
fosse
sostituito
da
un
altro
avvocato
d'ufficio,
l'avv.
O.
Il
ricorrente
fece
delle
dichiarazioni
spontanee.
Un
testimone
convocato
su
richiesta
della
procura
fu
interrogato.
A
causa
dell'assenza
di
altri
due
testimoni
a
carico,
il
tribunale
rinviò
il
procedimento
al
16
giugno
1999.
Tale
udienza
non
ebbe
luogo,
e
la
procedura
fu
rinviata
a
causa
delle
elezioni
per
il
Parlamento
europeo.
Altre
udienze
furono
tenute
il
2
novembre
e
il
17
dicembre
1999,
18
gennaio
e
29
marzo
2000.
Durante
queste
ultime,
i
testimoni
indicati
nella
lista
del
ricorrente
non
furono
convocati.
L'avv.
B.
era
sempre
assente
e
fu
sostituito
ogni
volta
da
un
avvocato
d'ufficio
diverso.
Dal
verbale
dell'udienza
del
2
novembre
1999
risulta
che
il
ricorrente
era
presente.
L'interessato
nega
tuttavia
tale
circostanza.
Egli
afferma
di
aver
preso
parte
al
suo
processo
l'ultima
volta
il
5
maggio
1999,
e
che
dopo
il
rinvio
del
16
giugno
1999,
la
data
della
nuova
udienza
(2
novembre
1999)
non
gli
è
stata
comunicata.
In
effetti,
sarebbe
stato
consegnato
un
avviso
del
tribunale
ad
una
persona
non
abilitata
a
ricevere
notifiche.
Il
Governo
ha
prodotto
dinanzi
alla
Corte
una
relata
di
notifica
redatta
da
un
ufficiale
giudiziario,
secondo
la
quale
l'avviso
di
fissazione
dell'udienza
del
2
novembre
1999
era
stato
consegnato
il
23
luglio
1999
a
mani
proprie
ad
una
persona
che
ha
detto
di
essere
il
sig.
Giuseppe
Sannino.
Il
ricorrente
sostiene
che
la
firma
che
compare
sulla
relata
non
è
la
sua
e
che
il
23
luglio
1999
egli
non
si
trovava
a
casa
sua,
ma
a
San
Benedetto
del
Tronto
all'hotel
Monteprandone,
come
avrebbe
dimostrato
il
suo
avvocato
nell'ambito
dei
ricorsi
presentati
dopo
la
sua
condanna.
Inoltre,
l'indicazione
secondo
cui
l'avviso
di
udienza
gli
sarebbe
stato
consegnato
a
mani
proprie
sarebbe
stata
aggiunta
"
su
richiesta
dell'ufficio
del
co-‐ agente
presso
la
Rappresentanza
permanente
d'Italia
",
dall'ufficiale
giudiziario
più
di
cinque
anni
dopo
i
fatti.
Un'ultima
udienza
fu
tenuta
il
12
aprile
2000.
Il
ricorrente
e
l'avv.
B.
erano
assenti.
L'avv.
B.
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