Page 38 - Microsoft Word - DifesaUfficio.doc
P. 38
dall'affidamento
in
prova,
ossia
non
lasciare
il
comune
di
Casoria
senza
avere
prima
ottenuto
l'autorizzazione
del
magistrato
di
sorveglianza,
dedicarsi
costantemente
al
lavoro
presso
l'impresa
M.,
non
uscire
dal
proprio
domicilio
prima
delle
ore
8
e
non
rientrarvi
dopo
le
ore
20,
non
frequentare
dei
recidivi
e
presentarsi
almeno
tre
volte
a
settimana
presso
un
posto
di
polizia.
II
-‐
IL
DIRITTO
INTERNO
PERTINENTE
Domanda
di
restituzione
nel
termine
e
incidente
di
esecuzione
L'articolo
175
§§
2
e
3
del
CPP
prevede
la
possibilità
di
presentare
una
domanda
di
restituzione
nel
termine.
Nel
testo
in
vigore
all'epoca
dei
fatti,
le
parti
pertinenti
di
tale
disposizioni
recitavano
:
"
Se
è
stata
pronunciata
sentenza
contumaciale
(...),
può
essere
chiesta
la
restituzione
nel
termine
per
proporre
impugnazione
od
opposizione
anche
dall'imputato
che
provi
di
non
aver
avuto
effettiva
conoscenza
(della
sentenza)
(...)
(e)
sempre
che
l'impugnazione
non
sia
stata
già
proposta
dal
difensore
e
il
fatto
non
sia
dovuto
a
sua
colpa
ovvero,
quando
la
sentenza
contumaciale
è
stata
notificata
(...)
al
difensore
(...),
l'imputato
non
si
sia
sottratto
volontariamente
alla
conoscenza
degli
atti
del
procedimento.
La
richiesta
per
la
restituzione
nel
termine
è
presentata,
a
pena
di
decadenza,
entro
dieci
giorni
da
quello
in
cui
(&)
l'imputato
ha
avuto
effettiva
conoscenza
(della
sentenza).
"
La
validità
di
una
sentenza
di
condanna
può
essere
contestata
sollevando
un
incidente
di
esecuzione,
come
previsto
dall'articolo
670
§
1
del
CPP
che,
nelle
sue
parti
pertinenti,
recita
:
"
Quando
il
giudice
dell'esecuzione
accerta
che
il
provvedimento
manca
o
non
è
divenuto
esecutivo,
valutata
anche
nel
merito
l'osservanza
delle
garanzie
previste
nel
caso
di
irreperibilità
del
condannato,
(...)
sospende
l'esecuzione,
disponendo,
se
occorre,
la
liberazione
dell'interessato
e
la
rinnovazione
della
notificazione
non
validamente
eseguita.
In
tal
caso
decorre
nuovamente
il
termine
per
l'impugnazione.
"
Norme
in
materia
di
sostituzione
di
un
avvocato
e
assunzione
di
prove
Ai
sensi
dell'articolo
97
§§
1,
4,
5
e
6
del
CPP,
"
1.
L'imputato
che
non
ha
nominato
un
difensore
di
fiducia
o
ne
è
rimasto
privo
è
assistito
da
un
difensore
d'ufficio.
(...)
4.
Quando
è
richiesta
la
presenza
del
difensore
e
quello
di
fiducia
o
d'ufficio
(...)
non
è
stato
reperito,
non
è
comparso
o
ha
abbandonato
la
difesa,
il
giudice
designa
come
sostituto
un
altro
difensore
immediatamente
reperibile
per
il
quale
si
applicano
le
disposizioni
dell'articolo
102
(ai
sensi
di
tale
disposizione
il
sostituto
esercita
i
diritti
e
assume
i
doveri
del
difensore).
(...).
5.
Il
difensore
d'ufficio
ha
l'obbligo
di
prestare
il
patrocinio
e
può
essere
sostituito
solo
per
giustificato
motivo.
6.
Il
difensore
d'ufficio
cessa
dalle
sue
funzioni
se
viene
nominato
(dall'imputato)
un
difensore
di
fiducia.
"
Un
difensore
appena
nominato
può
chiedere
un
rinvio
della
data
di
udienza.
L'articolo
108
§
1
del
CPP
dispone
in
particolare
:
"
Nei
casi
di
rinuncia,
di
revoca
(del
mandato),
di
incompatibilità
e
nel
caso
di
abbandono,
il
nuovo
difensore
dell'imputato
o
quello
designato
d'ufficio
che
ne
fa
richiesta
ha
diritto
a
un
termine
congruo,
non
inferiore
a
sette
giorni,
per
prendere
cognizione
degli
atti
e
per
informarsi
sui
fatti
oggetto
del
procedimento.
"
Ai
sensi
dell'articolo
148
§
5
del
CPP,
la
lettura
delle
decisioni
alle
persone
presenti
in
sala
di
udienza
e
gli
avvisi
che
sono
dati
dal
giudice
verbalmente
"
sostituiscono
le
notificazioni,
purché
ne
sia
fatta
menzione
nel
verbale
".
Terminata
l'acquisizione
delle
prove
richieste
dalle
parti,
il
giudice
ha
la
facoltà,
se
lo
ritiene
"
assolutamente
necessario
",
di
disporre
l'assunzione
di
nuovi
mezzi
di
prova
(articolo
507
§
1
del
CPP).
IN
DIRITTO
I
-‐
SULLA
PRESUNTA
VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO
6
DELLA
CONVENZIONE
38