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Il
ricorrente
considera
che
il
procedimento
penale
nei
suoi
confronti
non
è
stato
equo.
Egli
invoca
l'articolo
6
§§
1
e
3
c)
e
d)
della
Convenzione,
che,
nelle
sue
parti
pertinenti,
recita
:
"
1.
Ogni
persona
ha
diritto
a
che
la
sua
causa
sia
esaminata
equamente
(&)
e
entro
un
termine
ragionevole,
da
un
tribunale
(&)
il
quale
sia
chiamato
a
pronunciarsi
(&)
sulla
fondatezza
di
ogni
accusa
penale
formulata
nei
suoi
confronti.
(&)
3.
In
particolare,
ogni
accusato
ha
diritto
di:
(&)
c)
difendersi
personalmente
o
avere
l'assistenza
di
un
difensore
di
sua
scelta
e,
se
non
ha
i
mezzi
per
retribuire
un
difensore,
poter
essere
assistito
gratuitamente
da
un
avvocato
d'ufficio,
quando
lo
esigono
gli
interessi
della
giustizia
;
d)
esaminare
o
far
esaminare
i
testimoni
a
carico
ed
ottenere
la
convocazione
e
l'esame
dei
testimoni
a
discarico
nelle
stesse
condizioni
dei
testimoni
a
carico;
(...).
"
Il
Governo
si
oppone
a
questa
tesi.
Sull'ammissibilità
La
Corte
constata
che
il
motivo
non
è
manifestamente
infondato
ai
sensi
dell'articolo
35
§
3
della
Convenzione.
Essa
rileva
inoltre
che
tale
motivo
non
si
scontra
con
nessun
altra
causa
di
inammissibilità.
È
pertanto
opportuno
dichiararlo
ammissibile.
Sul
merito
Argomenti
delle
parti
Il
ricorrente
Il
ricorrente
osserva
anzitutto
che
quando
il
suo
avvocato
di
fiducia,
l'avv.
G.,
ha
rinunciato
al
mandato,
il
tribunale
di
Napoli
ha
nominato
un
avvocato
d'ufficio,
l'avv.
B.
Tuttavia,
le
autorità
non
hanno
verificato
se
il
ricorrente
aveva
effettivamente
ricevuto
la
lettera
raccomandata
che
l'avv.
G.
gli
avrebbe
inviato
per
informarlo
della
sua
rinuncia.
Inoltre,
la
nomina
dell'avv.
B.
era
nulla,
dato
che
tale
avvocato
non
era
iscritto
nella
lista
degli
avvocati
d'ufficio.
In
ogni
caso,
l'avv.
B.
non
è
stato
informato
della
sua
nomina.
Infine,
le
autorità
non
hanno
informato
il
ricorrente,
oralmente
o
per
iscritto,
che
l'avv.
B.
era
il
suo
nuovo
avvocato
d'ufficio,
e
che
egli
aveva
la
facoltà
di
nominare
un
difensore
di
fiducia.
Il
ricorrente,
quindi,
ha
saputo
che
l'avv.
B.
era
stato
nominato
per
rappresentarlo
solo
dopo
la
fine
del
processo.
Secondo
il
ricorrente,
queste
omissioni
hanno
leso
il
suo
diritto
a
beneficiare
di
una
difesa
tecnica
effettiva.
Il
ricorrente
osserva
anche
che,
a
causa
dell'assenza
dell'avv.
B.,
il
tribunale
ha
nominato
per
ogni
udienza
un
sostituto
diverso
dall'avvocato
d'ufficio.
Tuttavia,
si
trattava
di
avvocati
che
non
avevano
alcuna
conoscenza
del
fascicolo
e
che
non
l'hanno
difeso.
Non
hanno
nemmeno
contattato
l'imputato
che,
in
assenza
di
comunicazioni
da
parte
del
tribunale,
non
sapeva
nemmeno
di
essere
rappresentato.
Questo
si
traduce
in
"
evidenti
lacune
"
degli
avvocati
in
questione,
che
obbligavano
le
autorità
nazionali
a
intervenire.
Per
di
più,
il
fatto
che
le
nomine
degli
avvocati
d'ufficio
sono
state
menzionate
nei
verbali
delle
udienze
non
implicherebbe
necessariamente
che
esse
sono
state
comunicate
al
ricorrente.
Il
ricorrente
sottolinea
che
la
sua
assenza
all'udienza
del
2
novembre
1999
non
è
a
lui
imputabile.
In
p
rimo
luogo,
l'avviso
di
fissazione
di
tale
udienza
è
stato
consegnato
ad
una
persona
non
abilitata
a
ricevere
le
notifiche.
Inoltre,
in
quel
periodo
l'imputato
era
molto
occupato
a
ottenere
la
propria
iscrizione
presso
l'ufficio
del
lavoro
in
qualità
di
persona
affetta
da
un'invalidità
permanente.
La
dichiarazione
contenuta
nel
verbale
di
detta
udienza,
secondo
la
quale
egli
era
presente,
costituirebbe
un
semplice
errore
di
scrittura.
Questo
avrebbe
potuto
essere
dimostrato
dalla
registrazione
sonora
dell'udienza
o
dalla
testimonianza
dell'avvocato
d'ufficio,
elementi
che
il
governo
non
ha
tentato
di
raccogliere.
In
ogni
caso,
anche
a
voler
supporre
che
il
ricorrente
fosse
stato
presente,
ciò
non
potrebbe
rimediare
in
alcun
modo
alle
negligenze
delle
autorità
nazionali.
Dal
punto
di
vista
del
comma
d)
del
paragrafo
3
dell'articolo
6,
il
ricorrente
si
lamenta
per
il
fatto
che
i
testimoni
indicati
nella
lista
della
39