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9.
La
decisione
dispone
il
ritorno
del
minore
10.
La
decisione
può
essere
impugnata
secondo
la
legislazione
dello
Stato
membro
di
origine?
10.1.
Sì
10.2.
No
11.
I
figli
sono
stati
ascoltati,
salvo
che
l'audizione
non
sia
stata
ritenuta
inopportuna
in
considerazione
della
loro
età
e
del
loro
grado
di
maturità
12.
Le
parti
hanno
avuto
la
possibilità
di
essere
ascoltate
13.
La
decisione
stabilisce
il
ritorno
del
minore
e
il
giudice
nella
sua
sentenza
ha
tenuto
conto
dei
motivi
e
degli
elementi
di
prova
sui
quali
si
basa
la
decisione
adottata
conformemente
all'articolo
13,
lettera
b),
della
convenzione
dell'Aia
del
25
ottobre
1980
sugli
aspetti
civili
della
sottrazione
internazionale
dei
minori
14.
Se
del
caso,
le
modalità
delle
misure
adottate
dal
giudice
o
dalle
autorità
al
fine
di
assicurare
la
protezione
del
minore
dopo
il
suo
ritorno
nello
Stato
membro
in
cui
risiede
abitualmente
15.
Nomi
delle
parti
alle
quali
è
stato
concesso
il
patrocinio
a
spese
dello
Stato
Fatto
a
...,
il
...
Firma
e/o
timbro
(1)
Regolamento
(CE)
n.
2201/2003
del
Consiglio,
del
27
novembre
2003,
relativo
alla
competenza,
al
riconoscimento
e
all'esecuzione
delle
decisioni
in
materia
matrimoniale
e
in
materia
di
responsabilità
genitoriale,
che
abroga
il
regolamento
(CE)
n.
1347/2000.
(2)
Tale
punto
è
facoltativo.
(3)
Se
i
minori
sono
più
di
quattro,
utilizzare
un
secondo
modulo.
ALLEGATO
V
TABELLA
DI
CORRISPONDENZA
CON
IL
REGOLAMENTO
(CE)
N.
1347/2000
OMISSIS
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